Art. 5 
 
 
Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                 relativo agli apparecchi automatici 
 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 67 Apparecchi automatici 
              1. La vendita dei prodotti al dettaglio  per  mezzo  di
          apparecchi automatici di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,   e'   soggetta   a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare allo sportello unico per le attivita' produttive
          del   comune   competente   per   territorio,   ai    sensi
          dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, segnalazione certificata  di  inizio
          di attivita'. 
              3.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati."