Art. 6 Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» e' sostituita dalle seguenti: segnalazione certificata di inizio di attivita'. 3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato."