Art. 6 
 
 
Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
                          di comunicazione 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'"
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 68 Vendita per corrispondenza, televisione  o
          altri sistemi di comunicazione 
              1.  La  vendita  al  dettaglio  per  corrispondenza,  o
          tramite televisione o altri sistemi  di  comunicazione,  di
          cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 114, e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di
          attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per   le
          attivita' produttive  del  comune  nel  quale  l'esercente,
          persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  la  parola:  «comunicazione»  e'
          sostituita  dalle  seguenti:  segnalazione  certificata  di
          inizio di attivita'. 
              3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato."