Art. 7 
 
 
Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
      relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori 
 
  1. All'articolo 69 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'»; 
    c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  L'attivita'
di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma  5  e'
considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della  legge
17 agosto 2005,  n.  173,  se  nell'anno  solare  per  la  stessa  e'
percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed  e'  estranea  al
rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che  l'incaricato
operi, in assenza di esclusiva di zona  e  vincoli  di  durata  della
prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173,  e  senza
aver assunto contrattualmente nei  confronti  dell'impresa  affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo  69   Vendite   presso   il   domicilio   dei
          consumatori 
              1. La vendita al dettaglio o la raccolta di  ordinativi
          di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta
          a  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attivita'  da
          presentare allo sportello unico per le attivita' produttive
          del  comune  nel  quale  l'esercente,  persona   fisica   o
          giuridica,   intende   avviare   l'attivita',   ai    sensi
          dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  la  parola:  «comunicazione»  e'
          sostituita  dalle  seguenti:  segnalazione  certificata  di
          inizio di attivita'. 
              3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente:  «4.  Il
          soggetto di cui  al  comma  1  che  intende  avvalersi  per
          l'esercizio  dell'attivita'  di  incaricati,  ne   comunica
          l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo  nel
          quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
          dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati  devono  essere
          in possesso dei requisiti di  onorabilita'  prescritti  per
          l'esercizio dell'attivita' di vendita.». 
              4.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  19  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 
              5. L'attivita' di incaricato  alla  vendita  diretta  a
          domicilio di cui all'articolo 3, comma 3,  della  legge  17
          agosto 2005, n. 173, per conto di  imprese  esercenti  tale
          attivita' non e' soggetta  alla  dichiarazione  di  cui  al
          comma   1,   ma   esclusivamente   all'espletamento   degli
          adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a
          domicilio di cui al comma 5  e'  considerata  abituale,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005,
          n. 173, se nell'anno solare per la stessa e'  percepito  un
          reddito superiore a  cinquemila  euro  ed  e'  estranea  al
          rapporto di agenzia di cui  all'articolo  74  del  presente
          decreto fintanto che  l'incaricato  operi,  in  assenza  di
          esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,  a
          fronte della semplice  autorizzazione  scritta  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173,
          e  senza  aver  assunto  contrattualmente   nei   confronti
          dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere
          attivita' promozionale"