Art. 7 Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori 1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'»; c) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e' estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ».
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 69 Vendite presso il domicilio dei consumatori 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» e' sostituita dalle seguenti: segnalazione certificata di inizio di attivita'. 3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.». 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e' estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 del presente decreto fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale"