Art. 9 
 
 
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n.  59
del 2010, recanti altre  semplificazioni  di  attivita'  commerciali,
                        ausiliarie e connesse 
 
  1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del  2010  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e  produzione  di
margarina e grassi idrogenati) . -  1.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316,  recante  disciplina  della
produzione e del commercio della margarina e  dei  grassi  idrogenati
alimentari; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n.
131, recante approvazione del regolamento  per  la  esecuzione  della
legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della  produzione  e
del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 13  novembre  1997,
n. 519,  recante  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla produzione e al deposito della margarina e  dei  grassi
idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59. 
  2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E' subordinato ad una
denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti  :  "Non
e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio
attivita', fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.". 
  Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,  ivi  compresi  quelli
ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente  articolo,  e'  soppresso  l'albo  dei
commissionari, mandatari  e  astatori  dei  prodotti  ortofrutticoli,
carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3,  secondo  comma,  della
legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. 
  2. Il comune inibisce l'attivita'  di  commissionario,  mandatario,
astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti
che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono  o
sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti
dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623  del
codice penale, o per le frodi  e  le  sofisticazioni  contemplate  in
leggi speciali di igiene. Il  provvedimento  viene  comunicato  dallo
sportello unico per le attivita' produttive ai  gestori  dei  mercati
all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al  mercato
e telematicamente al registro  delle  imprese  per  l'iscrizione  del
provvedimento   nel   repertorio   delle   notizie    economiche    e
amministrative (REA). 
  3. Il primo periodo del  comma  11  dell'articolo  5,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  sostituito  dal  seguente  :
"L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso,  ivi  compreso
quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti
ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato  esclusivamente
al possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  71,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».