Art. 9 Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita' commerciali, ausiliarie e connesse 1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati) . - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti : "Non e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attivita', fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.". Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. 2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente : "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».