Art. 10 
 
        Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari 
 
  1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto  salvo  quanto  previsto
agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica  23
aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al  momento  della
vendita  deve  essere  presente  almeno  una  persona,   titolare   o
dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per
fornire all'acquirente informazioni adeguate  sul  corretto  uso  dei
prodotti fitosanitari e dei  coadiuvanti,  in  materia  di  rischi  e
sicurezza per la salute umana  e  per  l'ambiente  connessi  al  loro
impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti. 
  2. A decorrere dal 26 novembre 2015: 
  a) il distributore ha  l'obbligo  di  accertare  la  validita'  del
certificato di abilitazione  di  cui  all'articolo  9  e  l'identita'
dell'acquirente,  e  di  registrare  i  prodotti   venduti   con   il
riferimento al numero o codice dell'abilitazione; 
  b)  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo  24  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  si  applicano  a
tutti   i   prodotti   fitosanitari   destinati   agli   utilizzatori
professionali. 
  3. All'atto della vendita di  prodotti  fitosanitari  destinati  ad
utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal  personale,
titolare  o  dipendente,  all'acquirente  informazioni  generali  sui
rischi per la salute umana e l'ambiente connessi  al  loro  uso,  sui
pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni
per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo
smaltimento   sicuro,   nonche'   sulle   alternative   eventualmente
disponibili. 
  4. Entro e non oltre  il  26  novembre  2013,  il  Ministero  della
salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e con il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del   mare,   adotta   specifiche   disposizioni   per
l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad  utilizzatori
non professionali. 
  5. Decorso il termine di due  anni  successivi  all'adozione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  4,  e'  vietata  la  vendita   agli
utilizzatori non  professionali  di  prodotti  fitosanitari  che  non
recano in etichetta la  specifica  dicitura  «prodotto  fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali». 
  6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e della salute, sono stabilite  misure  per
disciplinare la vendita di prodotti  fitosanitari  attraverso  canali
alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al  fine
di assicurare il rispetto delle disposizioni  previste  dal  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo degli articoli 21, 22 e 24 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,
          cosi' recita: 
              "Articolo  21  (Autorizzazione  al  commercio  ed  alla
          vendita nonche' all'istituzione e alla gestione di locali) 
              1. La persona titolare di un'impresa commerciale  o  la
          societa' che intende ottenere l'autorizzazione al commercio
          ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti
          di prodotti fitosanitari,  alla  istituzione,  gestione  di
          depositi e locali per il commercio e la  vendita  di  essi,
          presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata  dalla
          regione. 
              2. Il richiedente prepone a ciascun deposito  o  locale
          di vendita un institore o  un  procuratore  o  una  persona
          maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del
          titolare dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  di
          assumere personalmente la gestione di un  locale.  In  ogni
          caso,  tali  soggetti  devono  essere   in   possesso   del
          certificato di abilitazione alla vendita. 
              3. La domanda contiene: 
              a)   nome   e   cognome   del   titolare   dell'impresa
          richiedente,  se  si  tratta  di  persona  fisica,  e  sede
          dell'impresa o  ragione  o  denominazione  sociale  e  sede
          legale, se si tratti di societa'; 
              b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla  vendita
          di prodotti fitosanitari  e  dei  coadiuvanti  di  prodotti
          fitosanitari; 
              c)  classificazione  di  prodotti  fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  che   si   intende
          commerciare o vendere; 
              d) nome e cognome ed  eventuale  titolo  di  studio  ed
          estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo
          23, dell'institore o del procuratore o di chi  e'  preposto
          all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. 
              4. Alla domanda e' allegata una pianta,  in  scala  non
          inferiore a 1:500 del locale  adibito  al  commercio,  alla
          vendita ed al  deposito  dei  prodotti  fitosanitari  e  di
          coadiuvanti   di   prodotti   fitosanitari,   nonche'    la
          dichiarazione,  con  firma  autenticata,  dell'institore  o
          procuratore o di chi assume l'incarico. 
              5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo  con
          il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali,
          tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla  vendita
          ed al deposito. 
              6. Fermo il divieto di detenzione in locali  che  siano
          adibiti al  deposito  di  generi  alimentari,  il  presente
          articolo non si applica ai depositi  di  smistamento  delle
          aziende autorizzate  a  produrre  prodotti  fitosanitari  e
          coadiuvanti   di   prodotti    fitosanitari,    ai    sensi
          dell'articolo 4, salvo che presso di essi non si effettuino
          vendite  di  prodotti  fitosanitari  e  di  coadiuvanti  di
          prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori. 
              7.  Le  aziende  interessate  notificano  all'autorita'
          sanitaria   individuata   dalla   regione   l'esistenza   e
          l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in  esso
          non si effettuano  vendite  dirette  agli  utilizzatori  di
          prodotti  fitosanitari,  e  di  coadiuvanti   di   prodotti
          fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere  a  disposizione
          presso il deposito stesso  la  documentazione  inerente  al
          carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.». 
              «Articolo 22 (Rilascio dell'autorizzazione) 
              1. L'autorita'  sanitaria  individuata  dalla  regione,
          previa  visita  di  idoneita',  effettuata  dalla  A.U.S.L.
          competente per territorio, dei locali  da  destinarsi  alla
          vendita e previo accertamento che il titolare  dell'impresa
          o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e
          della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21,  sia  in
          possesso del  certificato  di  abilitazione  alla  vendita,
          rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni. 
              2. L'autorizzazione deve contenere: 
              a) nome e cognome  del  titolare  dell'impresa,  se  si
          tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o  ragione  o
          denominazione sociale  e  sede  legale,  se  si  tratta  di
          societa'; 
              b)  indicazione  di  ogni  singolo  deposito  o  locale
          destinato alla vendita e  delle  rispettive  sedi  per  cui
          viene rilasciata l'autorizzazione; 
              c) nome, cognome  ed  indirizzo  dell'institore  o  del
          procuratore o di chi e' preposto dal titolare alla vendita; 
              d) classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  e  dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  dei  quali   viene
          esercitato il commercio; 
              e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e
          la   vendita   alle   quali    possa    essere    vincolata
          l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei
          locali e delle relative attrezzature. 
              2-bis. La validita' dell'autorizzazione e'  subordinata
          al  rispetto   degli   obblighi   previsti   dal   presente
          regolamento.  In   caso   di   inottemperanza   l'autorita'
          competente  adotta  anche   gli   opportuni   provvedimenti
          cautelari. 
              3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi  dell'articolo
          23 non sostituiscono i provvedimenti previsti  dal  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114.». 
              «Articolo 24 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni
          per l'acquisto) 
              1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono
          essere detenuti o venduti in locali che non  siano  adibiti
          al  deposito  o  alla  vendita  di  generi  alimentari.  E'
          vietata, altresi', la vendita dei prodotti  fitosanitari  e
          dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo  stato
          sfuso. 
              2. I prodotti fitosanitari ed i  loro  coadiuvanti,  se
          classificati  molto  tossici,  tossici   o   nocivi,   sono
          conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue
          da tenere chiusi a chiave. 
              3.  Chiunque  venda  i  prodotti  fitosanitari   ed   i
          coadiuvanti di prodotti fitosanitari di  cui  al  comma  2,
          deve essere provvisto di un registro  o  di  uno  schedario
          numerato di carico e scarico, debitamente vistato  in  ogni
          pagina dall'azienda unita' sanitaria locale. 
              4. Nella voce  «carico»  devono  essere  riportati:  il
          nome, il numero di registrazione  ed  il  quantitativo  del
          prodotto  fitosanitario  o  del  coadiuvante  di   prodotti
          fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data  di
          arrivo della merce. 
              5. Nella voce «scarico»  devono  essere  riportati:  il
          nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data  della
          vendita e gli estremi della dichiarazione di cui  al  comma
          6. 
              6.  L'acquirente  dei  prodotti  di  cui  al  comma  2,
          all'atto dell'acquisto ed a tutti gli  effetti,  assume  la
          responsabilita' della idonea conservazione  e  dell'impiego
          del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma  su
          apposito  modulo  numerato  progressivamente  a  cura   del
          venditore, conforme al modello di cui  all'allegato  n.  1,
          compilato in duplice copia, di cui una  resta  in  possesso
          del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente. 
              7. Qualora l'acquisto venga fatto  tramite  ordinazione
          scritta,  l'acquirente  deve  compilare  la  richiesta   in
          duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1. 
              8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco  o  dal
          comandante della stazione dei  carabinieri  o  dall'azienda
          unita'  sanitaria  locale  o  dal   funzionario   regionale
          competente, previo accertamento che  l'interessato  sia  in
          possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della
          autorizzazione  di  cui  all'articolo   26   del   presente
          regolamento,  ovvero  che  l'interessato  abbia  effettuato
          dichiarazione sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione
          scritta tra  produttori  e  produttori,  tra  produttori  e
          commercianti e tra questi ultimi,  e'  sufficiente  che  il
          visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta
          e almeno una volta l'anno. 
              10.  Il  venditore  deve   restituire   all'acquirente,
          unitamente alla merce, e debitamente completata, una  copia
          della predetta  richiesta  trattenendo  l'altra  a  scarico
          della merce venduta.».