Art. 12 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari 1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalita' indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II. 2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto. 3. Il Piano stabilisce le modalita' di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonche' i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attivita' svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalita' stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri. 5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano puo' stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato: a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili; b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina. 6. Il Piano puo' stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attivita' di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessita' di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature. 7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza. 8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7. 9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.