Art. 14 
 
 
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e  dell'acqua
                              potabile 
 
  1.  Il  Piano  definisce  le  misure  appropriate  per  la   tutela
dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di  acqua
potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari. 
  2. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e il  Ministero  della  salute
sulle misure adottate. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni  in  materia  di  tutela  delle
acque  superficiali  e  sotterranee  dall'inquinamento  da   prodotti
fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto
legislativo n. 152  del  2006,  ed  in  particolare  con  riferimento
all'articolo 93. 
  4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro: 
  a)  preferenza  all'uso  di  prodotti  fitosanitari  che  non  sono
classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi del decreto
legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  e  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, e che non contengono le  sostanze  pericolose  prioritarie
(PP) e le sostanze dell'elenco di priorita' (E) di cui  alla  tabella
1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  b) preferenza alle tecniche di applicazione piu' efficienti,  quali
l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti
a  minimizzare  i  rischi  associati  al   fenomeno   della   deriva,
soprattutto  nelle  colture  verticali,  quali  frutteti,  vigneti  e
pioppeti; 
  c) ricorso a misure di mitigazione dei rischi  di  inquinamento  da
deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; 
  d) aree di rispetto non trattate; 
  e)   riduzione,    per    quanto    possibile,    o    eliminazione
dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le  strade,
le  linee  ferroviarie,  le  superfici  molto  permeabili   o   altre
infrastrutture in prossimita' di acque  superficiali  o  sotterranee,
oppure su  superfici  impermeabilizzate  che  presentano  un  rischio
elevato  di  dilavamento  nelle  acque  superficiali  o  nei  sistemi
fognari. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1107/2009  si
          vedano le note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 93 e  della  tabella  1/A  della
          lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «Art. 93. Zone vulnerabili da prodotti  fitosanitari  e
          zone vulnerabili alla desertificazione. 
              1. Con le modalita' previste dall'articolo 92, e  sulla
          base delle indicazioni  contenute  nell'Allegato  7/B  alla
          parte terza del presente decreto, le  regioni  identificano
          le aree vulnerabili  da  prodotti  fitosanitari  secondo  i
          criteri di  cui  all'articolo  5,  comma  21,  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
          le   risorse   idriche   o   altri   comparti    ambientali
          dall'inquinamento   derivante    dall'uso    di    prodotti
          fitosanitari. 
              2. Le regioni e le Autorita' di  bacino  verificano  la
          presenza nel territorio di competenza di  aree  soggette  o
          minacciate da fenomeni di siccita',  degrado  del  suolo  e
          processi di desertificazione  e  le  designano  quali  aree
          vulnerabili alla desertificazione. 
              3. Per le aree di cui al  comma  2,  nell'ambito  della
          pianificazione di distretto e della  sua  attuazione,  sono
          adottate specifiche misure di  tutela,  secondo  i  criteri
          previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla  delibera
          CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.» 
              «Allegato 1 
              A.2.6 Stato chimico 
              Al fine di  raggiungere  o  mantenere  il  buono  stato
          chimico, le Regioni applicano per le  sostanze  dell'elenco
          di priorita', selezionate come indicato ai punti A.3.2.5  e
          A.3.3.4 gli standard  di  qualita'  ambientali  cosi'  come
          riportati per le diverse matrici nelle tabelle 1A, 2A,  3A,
          del presente Allegato. 
              Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le  sostanze
          prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP)  e
          le rimanenti sostanze (E). 
              Tali    standard    rappresentano,     pertanto,     le
          concentrazioni che identificano il buono stato chimico. 
              Ai fini della classificazione delle acque  superficiali
          il  monitoraggio  chimico  viene  eseguito  nella   matrice
          acquosa. 
              Per  le  acque  marino-costiere   e   di   transizione,
          limitatamente alle sostanze  di  cui  in  tabella  2/A,  la
          matrice su cui effettuare l'indagine e'  individuata  sulla
          base dei criteri riportati al successivo punto A.2.6.1. 
              Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota
          al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a
          determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di
          bioaccumulo. A tal proposito vengono definiti nella tabella
          3/A standard di qualita' per mercurio,  esaclorobenzene  ed
          esaclorobutadiene. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione
          della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva  2001/60/CE
          relative   alla    classificazione,    all'imballaggio    e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.. 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1272/2008  si
          vedano le note alle premesse.