Art. 15 
 
 
            Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari 
                   o dei rischi in aree specifiche 
 
  1. Il Piano definisce misure appropriate, per  la  tutela  di  aree
specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti
di tutela della salute umana, dell'ambiente e della  biodiversita'  e
dei risultati dell'analisi del rischio. 
  2. Per aree specifiche si intendono: 
  a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai  gruppi  vulnerabili,
come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e,  in
ogni caso,  i  parchi,  i  giardini,  i  campi  sportivi  e  le  aree
ricreative,  i  cortili  e  le  aree  verdi  all'interno  dei  plessi
scolastici, le aree gioco  per  bambini  e  le  aree  adiacenti  alle
strutture sanitarie; 
  b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del  2006,
parte  III,  allegato  9,  e  altre  aree  designate   ai   fini   di
conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni,  e  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni; 
  c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori  agricoli
o ad essi accessibili. 
  3. Le misure di cui al comma 1,  tenuto  conto  delle  peculiarita'
delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro: 
  a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari; 
  b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi  di  inquinamento  da
deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari; 
  c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come  definiti  dal
regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' misure di controllo biologico; 
  d) misure di protezione relative alle aree  trattate  con  prodotti
fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili. 
  4. Le misure  di  cui  al  comma  1  sono  compatibili  con  quelle
stabilite dai piani di gestione delle  aree  di  cui  alla  legge  11
febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni. 
  5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di  cui
all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per  l'applicazione
delle misure di protezione di cui al comma 3. 
  6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
le misure di cui al comma 1  e  possono  individuare  ulteriori  aree
specifiche rispetto a quelle indicate al comma  2  in  cui  applicare
divieti o riduzioni d'uso  dei  prodotti  fitosanitari,  informandone
tempestivamente  i  ministeri  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e della salute. 
  7. In caso  di  rinvenimento  di  organismi  nocivi  da  quarantena
durante l'attivita' di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi
fitosanitari  regionali  potra'  essere  ammesso  l'uso  di  prodotti
fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a),  dandone
preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego
e' da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e
la biodiversita' dei siti interessati dalla  presenza  dell'organismo
nocivo.  I  trattamenti  dovranno  essere  effettuati  con   prodotti
fitosanitari  autorizzati  dal  Ministero  della  salute  e  dovranno
avvenire   secondo   quanto   prescritto   dai   competenti   Servizi
fitosanitari regionali. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per i riferimenti al regolamento 1107/2009 si vedano le
          note alle premesse. 
              Il testo dell'allegato 9  alla  parte  III  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «Allegato 9 
              AREE PROTETTE 
              1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti
          tipi di aree protette: 
              i) aree designate per l'estrazione di  acque  destinate
          al consumo umano 
              ii)  aree  designate  per  la  protezione   di   specie
          acquatiche significative dal punto di vista economico; 
              iii) corpi idrici intesi a scopo  ricreativo,  comprese
          le aree designate come acque di balneazione a  norma  della
          direttiva 76/160/CEE; 
              iv) aree  sensibili  rispetto  ai  nutrienti,  comprese
          quelle  designate  come  zone  vulnerabili  a  norma  della
          direttiva  91/676/CEE  e  le  zone  designate   come   aree
          sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE; 
              v) aree designate per la  protezione  degli  habitat  e
          delle specie, nelle quali mantenere o migliorare  lo  stato
          delle acque e' importante per la loro protezione,  compresi
          i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a  norma
          della   direttiva   79/409/CEE   e   92/43/CEE,    recepite
          rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n.  157
          e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come  modificato  dal
          D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 
              2. Le regioni  inseriscono  nel  Piano  di  Tutela  una
          sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro
          territorio di competenza. Tale sintesi contiene  mappe  che
          indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre  che
          la descrizione della  normativa  comunitaria,  nazionale  o
          locale che le ha istituite.». 
              Per i riferimenti alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357 si vedano le note alle premesse.