Art. 19 Difesa integrata obbligatoria 1. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. 2. Il Piano definisce le condizioni necessarie affinche' gli utilizzatori professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata. 3. Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attivita' di assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, sono le autorita' responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti e per la realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per le attivita' di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata obbligatoria, del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica. 6. Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1. 7. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6.
Note all'art. 19: Per il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.