Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  ai  prodotti  fitosanitari  come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a). 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo  conto
del principio di precauzione, quando e' necessario un  intervento  di
limitazione o di divieto di  utilizzo  di  prodotti  fitosanitari  in
circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per
la salute umana, animale e per l'ambiente. 
  3. Le disposizioni del presente decreto  sono  armonizzate  con  le
politiche  di  sviluppo  rurale  predisposte  dal   Ministero   delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  nella  fase  di  programmazione  e
attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi  di
sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti  relativi
all'organizzazione comune dei mercati. 
  4. Il presente decreto  si  applica  fatta  salva  qualsiasi  altra
normativa pertinente in materia fitosanitaria.