Art. 20 Difesa integrata volontaria 1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata cosi' come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata. 2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 20: Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.