Art. 20 
 
 
                     Difesa integrata volontaria 
 
  1.  La  difesa  integrata  volontaria  rientra   nella   produzione
integrata cosi' come definita dalla legge  3  febbraio  2011,  n.  4,
recante disposizioni in materia di etichettatura e  di  qualita'  dei
prodotti  alimentari  con  particolare  riferimento  al  Sistema   di
qualita' nazionale di produzione integrata. 
  2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al  regolamento
(CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8,
e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli  strumenti
attraverso i quali definisce, promuove  ed  incentiva  l'adozione  di
orientamenti  specifici  per  coltura  o  settore  da   parte   degli
utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni  e
dei supporti necessari  per  l'applicazione  della  difesa  integrata
volontaria,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali si avvale  del  supporto  delle  specifiche  competenze  in
materia, operanti in seno all'Organismo  tecnico-scientifico  di  cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,  senza
oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1107/2009  si
          vedano le note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 6,  della  legge  3
          febbraio 2011, n. 4 si vedano le note all'articolo 5.