Art. 21 
 
 
                        Agricoltura biologica 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ciascuno
per le proprie competenze, promuovono ed  incentivano  l'applicazione
delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento
(CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  834/2007  si
          vedano le note alle premesse.