Art. 21 Agricoltura biologica 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano.
Note all'art. 21: Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 834/2007 si vedano le note alle premesse.