Art. 23 Controlli 1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 2. Il Piano definisce le modalita' di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attivita' di ispezione e controllo.