Art. 24 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformita' alle prescrizioni stabilite dall'autorita' competente nell'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione. 14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni gia' presenti nella normativa nazionale e regionale.
Note all'art. 24: La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.