Art. 25 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le relative modalita' di versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.