Art. 26 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 3. A decorrere dal 26 novembre 2015 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Balduzzi, Ministro della salute Passera, Ministro dello sviluppo economico Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 26: Gli articoli 23, 26, 27 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.290 del 2001, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 23. Certificato di abilitazione alla vendita.» «Art. 26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto.» «Art. 27. Corsi di aggiornamento.» «Art. 42. Dati di vendita e di utilizzazione.». Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato d.P.R. n. 290 del 2001 come modificato dal presente decreto: «Art. 24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto. 1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso. 2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. 3. (abrogato) 4. Nella voce «carico» devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce. 5. Nella voce «scarico» devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma 6. 6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilita' della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente. 7. Qualora l'acquisto venga fatto tramite ordinazione scritta, l'acquirente deve compilare la richiesta in duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1. 8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco o dal comandante della stazione dei carabinieri o dall'azienda unita' sanitaria locale o dal funzionario regionale competente, previo accertamento che l'interessato sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della autorizzazione di cui all'articolo 26 del presente regolamento, ovvero che l'interessato abbia effettuato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione scritta tra produttori e produttori, tra produttori e commercianti e tra questi ultimi, e' sufficiente che il visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta e almeno una volta l'anno. 10. Il venditore deve restituire all'acquirente, unitamente alla merce, e debitamente completata, una copia della predetta richiesta trattenendo l'altra a scarico della merce venduta.».