Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella  forma  in  cui  sono
forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da  sostanze
attive, antidoti agronomici o sinergizzanti,  destinati  ad  uno  dei
seguenti impieghi: 
  1) proteggere i  vegetali  o  i  prodotti  vegetali  da  tutti  gli
organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che
non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente  per
motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o  dei
prodotti vegetali; 
  2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio  nel  caso
di sostanze,  diverse  dai  nutrienti,  che  influiscono  sulla  loro
crescita; 
  3) conservare i prodotti vegetali,  sempreche'  la  sostanza  o  il
prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie  speciali
in materia di conservanti; 
  4) distruggere vegetali o parti di vegetali  indesiderati,  eccetto
le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul  suolo  o  in
acqua per proteggere i vegetali; 
  5) controllare o evitare una crescita  indesiderata  dei  vegetali,
eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo
o in acqua per proteggere i vegetali; 
  b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da  coformulanti  o
da preparati contenenti uno o piu' coformulanti, nella forma  in  cui
sono  forniti   all'utilizzatore   e   immessi   sul   mercato,   che
l'utilizzatore  miscela  ad  un  prodotto   fitosanitario,   di   cui
rafforzano l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie; 
  c) utilizzatore professionale:  persona  che  utilizza  i  prodotti
fitosanitari nel corso di un'attivita'  professionale,  compresi  gli
operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi,  sia
nel settore agricolo sia in altri settori; 
  d) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente
al regno animale o vegetale nonche' altri agenti patogeni nocivi  per
i vegetali o i prodotti vegetali; 
  e) metodi non chimici: metodi alternativi ai prodotti  fitosanitari
chimici per la protezione fitosanitaria e la  gestione  delle  specie
nocive, basati su tecniche agronomiche come quelle di cui al punto  1
dell'allegato  III,  o  sistemi  fisici,  meccanici  o  biologici  di
controllo degli organismi nocivi; 
  f)  distributore:  persona  fisica  o  giuridica  in  possesso  del
certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato  un
prodotto fitosanitario, compresi  i  rivenditori  all'ingrosso  e  al
dettaglio; 
  g) consulente: persona in possesso del certificato di  abilitazione
alle prestazioni di consulenza in  materia  di  uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; 
  h)   attrezzatura    per    l'applicazione:    ogni    attrezzatura
specificamente destinata all'applicazione dei prodotti  fitosanitari,
compresi gli accessori essenziali per il  funzionamento  efficace  di
tale attrezzatura; 
  i) irrorazione aerea: l'applicazione di prodotti fitosanitari da un
aeromobile (aereo o elicottero); 
  l) popolazione interessata:  le  persone  residenti  o  domiciliate
all'interno e in prossimita' delle aree in cui vengono  effettuati  i
trattamenti con prodotti fitosanitari; 
  m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti  i  metodi  di
protezione fitosanitaria disponibili e  conseguente  integrazione  di
misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di  popolazioni  di
organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti  fitosanitari  e
altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in  termini
economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi  per  la
salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della  «difesa
integrata»  e'  la  produzione  di  colture  difese  con  metodi  che
perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano
i meccanismi naturali di controllo fitosanitario; 
  n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un  metodo
di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari
per la salute umana e l'ambiente; 
  o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai  sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
              «L'articolo 54 Definizioni. 
              1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
              a) suolo: il territorio, il suolo, il  sottosuolo,  gli
          abitati e le opere infrastrutturali; 
              b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
          sotterranee come di seguito specificate; 
              c) acque superficiali: le acque interne,  ad  eccezione
          delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e  le
          acque  costiere,  tranne  per  quanto  riguarda  lo   stato
          chimico, in relazione al quale sono incluse anche le  acque
          territoriali; 
              d) acque sotterranee: tutte le  acque  che  si  trovano
          sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
          contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 
              e) acque interne: tutte le acque superficiali  correnti
          o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno  della
          linea di base che serve  da  riferimento  per  definire  il
          limite delle acque territoriali; 
              f)  fiume:  un  corpo   idrico   interno   che   scorre
          prevalentemente  in  superficie,   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
              g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
              h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita' della foce di un fiume, che  sono  parzialmente
          di natura salina a causa della loro  vicinanza  alle  acque
          costiere, ma  sostanzialmente  influenzati  dai  flussi  di
          acqua dolce; 
              i)  acque  costiere:  le  acque  superficiali   situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento   per   definire   il   limite   delle    acque
          territoriali, e che  si  estendono  eventualmente  fino  al
          limite esterno delle acque di transizione; 
              l) corpo idrico superficiale: un  elemento  distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, un fiume o  canale,  parte
          di un  torrente,  fiume  o  canale,  nonche'  di  acque  di
          transizione o un tratto di acque costiere; 
              m)  corpo   idrico   artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
              n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo  idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata; 
              o) corpo idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
              p) falda acquifera: uno o piu'  strati  sotterranei  di
          roccia  o   altri   strati   geologici   di   porosita'   e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione   di
          quantita' significative di acque sotterranee; 
              q) reticolo idrografico: l'insieme degli  elementi  che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico; 
              r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte  le  acque  superficiali  attraverso  una  serie   di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta; 
              s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  in
          un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
          la confluenza di un fiume; 
              t) distretto idrografico: area  di  terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
              u) difesa del  suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed
          attivita'  riferibili  alla  tutela  e   salvaguardia   del
          territorio, dei  fiumi,  dei  canali  e  collettori,  degli
          specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
          acque  sotterranee,  nonche'  del   territorio   a   questi
          connessi,  aventi  le  finalita'  di  ridurre  il   rischio
          idraulico, stabilizzare i fenomeni di  dissesto  geologico,
          ottimizzare l'uso e  la  gestione  del  patrimonio  idrico,
          valorizzare le caratteristiche ambientali e  paesaggistiche
          collegate; 
              v)   dissesto   idrogeologico:   la   condizione    che
          caratterizza  aree  ove  processi  naturali  o   antropici,
          relativi alla dinamica dei corpi idrici, del  suolo  o  dei
          versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; 
              z)  opera  idraulica:  l'insieme  degli  elementi   che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico.».