Art. 4 
 
 
                             Attuazione 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono
alla  programmazione,   all'attuazione,   al   coordinamento   e   al
monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e  di  quelle
previste dal Piano di cui all'articolo 6. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministero  della  salute  e  le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si  avvalgono  del
supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.