Art. 5 
 
 
         Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile 
                      dei prodotti fitosanitari 
 
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,   e'   istituito   il    Consiglio
tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari,
di seguito Consiglio. 
  2. Il Consiglio e' composto da un massimo di ventitre componenti  e
loro  sostituti  scelti  fra  persone  di  comprovata  esperienza   e
professionalita'  nei  settori  inerenti  l'attuazione  del  presente
decreto, designati: 
  a) quattro dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui uno con funzioni di Presidente; 
  b)  quattro  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice Presidente; 
  c) quattro dal Ministero della salute; 
  d) uno dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  e) uno dal Ministero dello sviluppo economico; 
  f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro
da individuare nell'ambito dell'Organismo tecnico-scientifico di  cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 
  3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti  possono
essere riconfermati soltanto una volta. 
  4. Il Consiglio svolge le sue funzioni  se  e'  stata  nominata  la
meta' piu' uno dei suoi componenti. 
  5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle  proprie  funzioni,  puo'
avvalersi di  esperti  esterni  in  caso  di  specifiche  necessita',
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di
interesse. 
  7. Ai componenti del Consiglio ed  ai  loro  sostituti  non  spetta
alcun compenso o rimborso spese. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 2 della citata legge 3  febbraio
          2011, n. 4, cosi' recita: 
              «Articolo  2  (Rafforzamento  della  tutela   e   della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata) 
              1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974,  n.  138,
          e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Le  sanzioni  di
          cui ai  commi  primo  e  secondo  sono  raddoppiate  se  la
          violazione riguarda prodotti a  denominazione  protetta  ai
          sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e  n.  510/2006  del
          Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la  violazione  riguarda
          locali in cui sono lavorati i predetti prodotti». 
              2. Al fine di assicurare un elevato livello  di  tutela
          dei consumatori e di evitare che siano indotti  in  errore,
          e' vietata nelle etichettature delle  miscele  di  formaggi
          l'indicazione  di  formaggi  a  denominazione  di   origine
          protetta  (DOP),  tranne  che  tra   gli   ingredienti,   a
          condizione che per ciascun  formaggio  DOP  la  percentuale
          utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della  miscela
          e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio
          di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo  nella
          percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli
          ingredienti deve essere riportata  utilizzando  i  medesimi
          caratteri,   dimensioni   e   colori   delle    indicazioni
          concernenti gli altri ingredienti. 
              3. E' istituito il «Sistema di  qualita'  nazionale  di
          produzione integrata», di seguito denominato «Sistema».  Il
          Sistema  e'  finalizzato  a  garantire  una  qualita'   del
          prodotto finale  significativamente  superiore  alle  norme
          commerciali correnti. Il Sistema assicura che le  attivita'
          agricole e zootecniche siano esercitate  in  conformita'  a
          norme tecniche di produzione integrata,  come  definita  al
          comma 4; la verifica del rispetto delle norme  tecniche  e'
          eseguita in base a uno  specifico  piano  di  controllo  da
          organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. 
              4. Si definisce «produzione integrata»  il  sistema  di
          produzione  agroalimentare  che  utilizza  tutti  i   mezzi
          produttivi e di  difesa  delle  produzioni  agricole  dalle
          avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle  sostanze
          chimiche di sintesi e a razionalizzare la  fertilizzazione,
          nel  rispetto   dei   principi   ecologici,   economici   e
          tossicologici.  I  requisiti  e  le  norme   tecniche   che
          contraddistinguono  la  produzione  integrata,  nonche'  le
          procedure  di  coordinamento  da  seguire  da  parte  delle
          regioni e delle province autonome che hanno gia'  istituito
          il sistema di produzione integrata  nei  propri  territori,
          sono definiti con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  I
          prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti
          da uno specifico segno distintivo. Il  decreto  di  cui  al
          secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento
          in relazione a eventuali  segni  distintivi  gia'  adottati
          dalle regioni o dalle province autonome per  la  produzione
          integrata. 
              5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e'  aperta  a
          tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad  applicare  la
          disciplina di produzione integrata  e  si  sottopongono  ai
          relativi controlli. 
              6. Con successivi  provvedimenti,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          provvede a istituire,  al  proprio  interno,  un  organismo
          tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
          lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: 
              a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; 
              b) la disciplina produttiva; 
              c) il segno distintivo con cui identificare i  prodotti
          conformi al Sistema; 
              d) adeguate misure di vigilanza e controllo. 
              7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico  di
          cui  al  comma  6  non  e'  corrisposto  alcun  emolumento,
          indennita' o rimborso di spese. 
              8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  divengono
          efficaci dopo il completamento della procedura di  notifica
          alla Commissione europea. 
              9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5  e  6  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».