Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  La  sostituzione  del  «contrassegno  invalidi»  con  il  nuovo
«contrassegno  di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello
previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del
4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  salvo  che  le   amministrazioni
comunali non decidano tempi piu' contenuti.  I  Comuni  garantiscono,
comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'
rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili». 
  2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano
la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti  «contrassegni
invalidi» gia' rilasciati. 
  3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di  cui
all'articolo 2 deve essere adattata alle  intervenute  modifiche.  In
caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo  di  accessibilita'
devono essere conformi alle norme del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,               Ministro delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino  

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 10, foglio n. 158