Art. 2 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»; b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Note all'art. 2: La legge 21 novembre 1991, n. 374 recante: "Istituzione del giudice di pace." e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O.