Art. 2 
 
 
            Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 
 
  1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici  del  giudice  di
pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei  comuni  di
cui alla tabella A  allegata  alla  presente  legge,  con  competenza
territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni
interessati,  possono  essere  istituite  sedi  distaccate.  Con   le
medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio  due
o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui  ha
sede l'ufficio del giudice di pace.»; 
    b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 21 novembre 1991, n. 374 recante: "Istituzione
          del giudice di pace." e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          novembre 1991, n. 278, S.O.