Art. 3 
 
 
Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati 
 
  1. Le tabelle di cui agli  articoli  1  e  2  sono  pubblicate  sul
bollettino  ufficiale  e  sul  sito  internet  del  Ministero   della
giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio  per  la
presentazione della richiesta di cui al comma 2. 
  2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1  gli
enti  locali  interessati,  anche  consorziati  tra   loro,   possono
richiedere il mantenimento degli uffici  del  giudice  di  pace,  con
competenza  sui  rispettivi  territori,  di  cui   e'   proposta   la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi. 
  3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma  2,
il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle  richieste
e degli impegni pervenuti  ai  criteri  di  cui  al  medesimo  comma,
apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle  di
cui agli articoli 1 e 2. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione
giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del  personale
di magistratura onoraria entro i  limiti  della  dotazione  nazionale
complessiva   nonche'   la   formazione   del   relativo    personale
amministrativo. 
  5. Qualora l'ente  locale  richiedente  non  rispetti  gli  impegni
relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma  2
per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del  giudice
di pace verra' conseguentemente soppresso con le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti alla legge n.374 del 1991 si veda  la
          nota all'articolo 2.