Art. 4 Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo 1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. 2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374: "Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace. 1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace e' fissato in 4.700 posti; entro tale limite, e' determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace. 2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale puo' affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. 3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.".