Art. 4 
 
 
Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991,  n.  374,  si  provvede
alla riassegnazione dei magistrati onorari  in  servizio  presso  gli
uffici soppressi del giudice di pace. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della   giustizia   il   personale
amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di
pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per  cento  alla
sede di tribunale o di procura limitrofa  e,  nella  restante  parte,
all'ufficio del giudice di pace presso il quale  sono  trasferite  le
relative competenze. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 21 novembre 1991, n. 374: 
              "Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli  uffici
          del giudice di pace. 
              1. Il ruolo organico  dei  magistrati  onorari  addetti
          agli uffici del giudice di pace e' fissato in 4.700  posti;
          entro tale limite, e' determinata,  entro  tre  mesi  dalla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica
          su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito  il
          Consiglio superiore della magistratura, la pianta  organica
          degli uffici del giudice di pace. 
              2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di  pace
          o di impedimento temporaneo del magistrato che ne  esercita
          le funzioni, il  presidente  del  tribunale  puo'  affidare
          temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace
          di un ufficio contiguo. 
              3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae  per  oltre
          sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo
          4.".