Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  1,  2  e  4  acquistano
efficacia  successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   cui
all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro  non  vi
abbia  provveduto,  decorso  il  termine   di   cui   alla   medesima
disposizione.  Fino  alla  medesima   data   continuano   a   trovare
applicazione le disposizioni previgenti. 
  2. Nei sei mesi successivi al  termine  di  efficacia  indicato  al
comma 1, le udienze precedentemente fissate  dinanzi  al  giudice  di
pace di uno degli uffici soppressi  sono  tenute  presso  i  medesimi
uffici. Gli eventuali  rinvii  sono  effettuati  dinanzi  all'ufficio
competente a norma dell'articolo 1, comma 2. 
  3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma  2,  e'  fissata  una
nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1,
comma 2.