Art. 5 
 
 
Magistrati e personale amministrativo in servizio presso  gli  uffici
                        giudiziari soppressi 
 
  1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi  entrano
di diritto a far parte dell'organico dei tribunali  e  delle  procure
della  Repubblica  cui  sono  trasferite  le   funzioni,   anche   in
soprannumero riassorbibile con le successive  vacanze.  I  magistrati
che esercitano le funzioni, anche in via  non  esclusiva,  presso  le
sezioni  distaccate  soppresse  si  intendono  assegnati  alla   sede
principale del tribunale. I magistrati  gia'  assegnati  a  posti  di
organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno
parte della sezione incaricata della trattazione  delle  controversie
in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. 
  2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione
ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra  sede  ai  sensi
dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri  effetti  e,  in
particolare,  agli  effetti  previsti  dall'articolo  194  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e  dall'articolo  13  della  legge  2
aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6  della  legge  19
febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti  attribuiti
dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26  luglio  1978,
n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di  fissazione  della
residenza in una  sede  di  servizio  diversa  da  quella  precedente
determinata  dall'applicazione  delle   disposizioni   del   presente
decreto. 
  3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1  della
legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi  disagiate  soppresse  possono
chiedere di essere riassegnati  alla  sede  di  provenienza,  con  le
precedenti funzioni, anche in  soprannumero  da  riassorbire  con  le
successive vacanze e in deroga al termine previsto  dall'articolo  5,
comma 2, della predetta legge. 
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012,
sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari. 
  5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti
di diritto ai tribunali ed alle procure della  Repubblica  presso  il
tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si  applica  il  comma  1,
secondo periodo. 
  6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici  giudiziari  e
alle sezioni distaccate  soppressi  entra  di  diritto  a  far  parte
dell'organico dei tribunali e delle procure della  Repubblica  presso
il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche  in  soprannumero
riassorbibile con le successive vacanze. 
  7. Al personale amministrativo addetto con  qualifica  dirigenziale
ad un ufficio giudiziario soppresso  e'  attribuito  un  incarico  di
funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e  nelle  procure
della Repubblica cui  sono  trasferite  le  funzioni.  Ove  cio'  non
risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente  secondo
le  disposizioni   che   regolano   i   trasferimenti   a   richiesta
dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito
ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti  anche  presso
altra sede. 
  8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il
31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del  personale
amministrativo assegnato agli uffici giudiziari. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
          legislativo 31  maggio  1946,  n.  511  (Guarentigie  della
          magistratura): 
              "Art. 2. Inamovibilita' della sede. 
              I  magistrati  di  grado  non  inferiore   a   giudice,
          sostituto  procuratore  della  Repubblica  o  pretore,  non
          possono essere trasferiti ad  altra  sede  o  destinati  ad
          altre funzioni, se non col loro consenso. 
              Essi tuttavia possono, anche senza  il  loro  consenso,
          essere trasferiti  ad  altra  sede  o  destinati  ad  altre
          funzioni,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  quando  si  trovino  in  uno  dei  casi   di
          incompatibilita'  previsti  dagli  artt.  16,   18   e   19
          dell'Ordinamento giudiziario approvato con  R.  decreto  30
          gennaio 1941, numero 12 , o  quando,  per  qualsiasi  causa
          indipendente  da  loro  colpa  non  possono,   nella   sede
          occupata,  svolgere   le   proprie   funzioni   con   piena
          indipendenza  e  imparzialita'.  Il  parere  del  Consiglio
          superiore e' vincolante  quando  si  tratta  di  magistrati
          giudicanti. 
              In caso di soppressione di un  ufficio  giudiziario,  i
          magistrati che  ne  fanno  parte,  se  non  possono  essere
          assegnati ad altro ufficio giudiziario nella  stessa  sede,
          sono destinati a posti vacanti  del  loro  grado  ad  altra
          sede. 
              Qualora  venga  ridotto  l'organico   di   un   ufficio
          giudiziario, i magistrati meno  anziani  che  risultino  in
          soprannumero, se non  possono  essere  assegnati  ad  altro
          ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti  vacanti
          del loro grado in altra sede. 
              Nei casi previsti dai due  precedenti  commi  si  tiene
          conto,  in  quanto   possibile,   delle   aspirazioni   dei
          magistrati da trasferire.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              "Art. 194. Tramutamenti successivi. 
              Il  magistrato  destinato,  per  trasferimento  o   per
          conferimento di funzioni, ad una sede da lui  chiesta,  non
          puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato  ad  altre
          funzioni prima di tre anni dal giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano  gravi
          motivi di salute ovvero gravi  ragioni  di  servizio  o  di
          famiglia .". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  2
          aprile  1979,  n.  97  (Norme  sullo  stato  giuridico  dei
          magistrati  e  sul  trattamento  economico  dei  magistrati
          ordinari e amministrativi, dei magistrati  della  giustizia
          militare e degli  avvocati  dello  Stato)  come  sostituito
          dall'articolo  6  della  legge  19  febbraio  1981,  n.  27
          (Provvidenze per il personale di magistratura): 
              "Art. 13. Indennita' di missione. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della  legge
          6 dicembre 1950,  n.  1039  ,  si  applicano  agli  uditori
          giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. 
              L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta,  con
          decorrenza dal 1° luglio 1980,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai  magistrati
          trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad  una  sede  di
          servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
          abbiano manifestato il consenso o la  disponibilita'  fuori
          della ipotesi di cui all'articolo  2,  secondo  comma,  del
          R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera  per  il
          primo anno ed in misura ridotta alla meta' per  il  secondo
          anno. 
              In ogni  altro  caso  di  trasferimento  ai  magistrati
          compete  l'indennita'  di  cui  all'articolo  12,  primo  e
          secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche'
          il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e  20  della
          L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11  della  L.  26
          luglio 1978, n. 417.". 
              -  La  legge  18  dicembre  1973,   n.   836   recante:
          "Trattamento economico di missione e di  trasferimento  dei
          dipendenti statali." e' pubblicata  nel  Suppl.  ord.  alla
          Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333. 
              - La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: "Adeguamento
          del trattamento economico di missione  e  di  trasferimento
          dei dipendenti statali." e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  7
          agosto 1978, n. 219. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della  legge
          4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai  magistrati  trasferiti
          d'ufficio a sedi disagiate  e  introduzione  delle  tabelle
          infradistrettuali): 
              "Art. 1. Trasferimento d'ufficio. 
              1. Ai fini  della  presente  legge,  per  trasferimento
          d'ufficio  si  intende  ogni  tramutamento  dalla  sede  di
          servizio per il quale non sia stata  proposta  domanda  dal
          magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso  o
          la disponibilita', e che determini lo  spostamento  in  una
          delle sedi disagiate di cui al  comma  2,  comportando  una
          distanza superiore ai 100  chilometri  dalla  sede  ove  il
          magistrato  presta  servizio.  La  presente  legge  non  si
          applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine
          del tirocinio, ai  trasferimenti  di  cui  all'articolo  2,
          secondo comma, del  regio  decreto  legislativo  31  maggio
          1946,  n.   511,   e   successive   modificazioni,   e   ai
          trasferimenti  di   cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 
              2. Per sede disagiata si intende l'ufficio  giudiziario
          per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a)  mancata  copertura  dei  posti  messi  a   concorso
          nell'ultima pubblicazione; 
              b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
          dell'organico. 
              3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  con
          delibera,  su  proposta  del  Ministro   della   giustizia,
          individua annualmente le  sedi  disagiate,  in  numero  non
          superiore a ottanta. 
              4.  Alle  sedi  disagiate  possono   essere   destinati
          d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
          abbiano  conseguito  almeno   la   prima   valutazione   di
          professionalita', in numero non superiore a  centocinquanta
          unita'.   Il    termine    previsto    dall'articolo    194
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, non opera  per  i  tramutamenti  nelle
          sedi disagiate di cui al comma 2. 
              5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
          il consenso o la disponibilita'  dei  magistrati,  delibera
          con priorita' in ordine al  trasferimento  d'ufficio  nelle
          sedi disagiate.". 
              "Art. 5. Valutazione dei servizi  prestati  nelle  sedi
          disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio. 
              1.  Per  i  magistrati  trasferiti  d'ufficio  a   sedi
          disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianita' di servizio
          e' calcolata, ai soli fini del primo  tramutamento  per  un
          posto di grado pari a quello  occupato  in  precedenza,  in
          misura doppia per ogni anno di effettivo servizio  prestato
          nella sede, fino al sesto anno di  permanenza.  L'effettivo
          servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. 
              2. Se la permanenza in  effettivo  servizio  presso  la
          sede disagiata supera i  quattro  anni,  il  magistrato  ha
          diritto ad essere riassegnato,  a  domanda,  alla  sede  di
          provenienza,  con  le   precedenti   funzioni,   anche   in
          soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. 
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai
          trasferimenti che prevedono il  conferimento  di  incarichi
          direttivi   o   semidirettivi   ovvero   di   funzioni   di
          legittimita'. La disposizione di cui  al  comma  2  non  si
          applica ai trasferimenti che prevedono il  conferimento  di
          incarichi direttivi o semidirettivi.".