Art. 7 
 
 
                  Personale di polizia giudiziaria 
 
  1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle  procure
della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto
assegnato o applicato  alle  sezioni  di  polizia  giudiziaria  delle
procure della Repubblica presso i tribunali cui  sono  trasferite  le
funzioni degli uffici soppressi. 
  2.  L'assegnazione  e  l'applicazione  previste  dal  comma  1  non
costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.