Art. 8 
 
                        Edilizia giudiziaria 
 
  1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali,
in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n.
392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati
a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque  anni
dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili
di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale  interessati
da interventi edilizi finanziati  ai  sensi  dell'articolo  19  della
legge 30  marzo  1981,  n.  119,  adibiti  a  servizio  degli  uffici
giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. 
  2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sentiti  il   presidente   del
tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio  dell'ordine  degli
avvocati e le amministrazioni locali interessate. 
  3. Per  il  personale  che  presta  servizio  presso  alcuno  degli
immobili indicati nel comma 1,  si  considera  sede  di  servizio  il
comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato. 
  4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico
del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni  della
legge 24 aprile 1941, n. 392. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  24
          aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni  del  servizio
          dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari): 
              "Art. 2. Le spese indicate nell'art. 1, sono  a  carico
          esclusivo dei  Comuni  nei  quali  hanno  sede  gli  Uffici
          giudiziari, senza alcun  concorso  nelle  stesse  da  parte
          degli   altri   Comuni   componenti    la    circoscrizione
          giudiziaria. Ai detti  Comuni  sedi  di  Uffici  giudiziari
          sara' corrisposto invece dallo Stato, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella
          misura  stabilita  nella  tabella  allegata  alla  presente
          legge. 
              I  contributi  stessi  potranno  essere   riveduti   ed
          eventualmente modificati annualmente, e  comunque  in  ogni
          momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto
          del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
          Ministri del tesoro e dell'interno. 
              I contributi suindicati potranno essere aumentati,  con
          legge, su proposta del Ministro per la grazia e  giustizia,
          di concerto con i Ministri per le finanze e per  l'interno,
          nel caso di  costruzione,  ricostruzioni,  sopraelevazioni,
          ampliamenti o restauri generali di palazzi di  giustizia  e
          relativo nuovo arredamento, sempre  che  tali  costruzioni,
          ricostruzioni,  sopraelevazioni,  ampliamenti  o   restauri
          siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati  con  legge
          su proposta del Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  di
          concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno. 
              I contributi stessi potranno essere  tuttavia  riveduti
          ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la
          grazia e giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  per  le
          finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  30
          marzo 1981, n. 119  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1981): 
              "Art. 19. Nell'ambito degli  investimenti  che  possono
          essere effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa  in
          materia  di  finanza  locale,  gli  enti   locali   possono
          contrarre con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per
          l'esecuzione di costruzioni  di  nuovi  edifici  giudiziari
          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,
          completamenti, ampliamenti o restauri di edifici  pubblici,
          nonche'  di  edifici  di  proprieta'   comunale   e   delle
          amministrazioni provinciali, destinati  o  da  destinare  a
          sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche  a
          trattativa  privata,  di  edifici  in  costruzione  o  gia'
          costruiti,   anche   se   da   restaurare,   ristrutturare,
          completare  o  ampliare   per   renderli   idonei   all'uso
          giudiziario, da adibire a sedi di  uffici  giudiziari,  con
          prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
          la riforma della procedura penale. 
              I mutui suddetti possono essere altresi' contratti  per
          fronteggiare  le  occorrenze  relative  agli   edifici   da
          destinare all'attivita' del giudice conciliatore. 
              Gli enti locali possono,  altresi',  contrarre  con  la
          Cassa  depositi  e  prestiti  mutui  per   maggiori   oneri
          derivanti da costruzioni,  ricostruzioni,  sopraelevazioni,
          ampliamenti,  restauri  o  manutenzione  straordinaria   di
          edifici destinati a casa mandamentale. 
              Ai  fini  della  concessione  dei  mutui  di   cui   ai
          precedenti commi, gli  enti  locali  devono  allegare  alla
          richiesta di  finanziamento  l'attestazione,  a  firma  del
          segretario comunale o del segretario  provinciale,  che  il
          progetto  esecutivo  dei  lavori  ha  riportato  il  parere
          favorevole del Ministero di grazia e giustizia. 
              Il  Ministero  di  grazia  e   giustizia   provvede   a
          promuovere,  anche  con  la  collaborazione  dell'ANCI,  la
          presentazione tempestiva dei  progetti  e  a  fornire,  ove
          occorra,   l'assistenza   tecnica   necessaria   affinche',
          nell'ambito  delle  predette   disponibilita',   si   possa
          raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi. 
              Entro il  30  giugno  1981  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  informa  il  Parlamento  sul  piano  di  massima
          predisposto per gli interventi previsti  dal  primo  e  dal
          terzo comma. 
              Gli enti locali possono assumere  i  mutui  di  cui  al
          presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
          quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre
          1977, n. 946 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. 
              L'onere di ammortamento dei mutui di  cui  al  presente
          articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato."