IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla
gestione dei  rifiuti  come  modificata  dal  decreto  legislativo  3
dicembre 2010, n. 205,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185  e  186  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 49  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita',  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale  prevede  che  l'utilizzo
delle terre e  rocce  da  scavo  e'  regolamentato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  suddetto
decreto; 
  Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo  n.  205  del
2010, come modificato dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  il  quale
prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012
e' abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011
e dell'8 marzo 2012; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata
dalla direttiva 98/48/CE che prevede una  procedura  di  informazione
nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152  del
2006 e successive modificazioni, nonche' le seguenti: 
    a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di  costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,  che
di per se'  esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni; 
    b. «materiali da scavo»: il suolo  o  sottosuolo,  con  eventuali
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali,
a titolo esemplificativo: 
      scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 
      perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento,
ecc.; 
      opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada,
ecc.); 
      rimozione e livellamento di opere in terra; 
      materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre
plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni
effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del
reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d'acqua,
spiagge, fondali lacustri e marini; 
      residui di lavorazione di materiali  lapidei  (marmi,  graniti,
pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non
contenenti sostanze pericolose  (quali  ad  esempio  flocculanti  con
acrilamide o poliacrilamide). 
  I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la  composizione
media dell'intera massa non  presenti  concentrazioni  di  inquinanti
superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento,  anche
i  seguenti  materiali:  calcestruzzo,  bentonite,   polivinilcloruro
(PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e   additivi   per   scavo
meccanizzato; 
    c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da  una  miscela
eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo  come
definito nell'allegato 9 del presente Regolamento; 
    d. «materiale inerte di origine antropica»: i  materiali  di  cui
all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu' comunemente sono
riportate in Allegato 9; 
    e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e'  la  parte  piu'  superficiale
della   crosta   terrestre   distinguibile,    per    caratteristiche
chimico-fisiche e contenuto di sostanze  organiche,  dal  sottostante
sottosuolo; 
    f.  «autorita'  competente»:  e'  l'autorita'  che  autorizza  la
realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a  valutazione
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale,  e'  l'autorita'
competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  p),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 
    g.  «caratterizzazione  ambientale  dei  materiali   di   scavo»:
attivita' svolta  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  di
qualita' ambientale dei materiali da scavo in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli Allegati 1 e 2; 
    h. «Piano di Utilizzo»:  il  piano  di  cui  all'articolo  5  del
presente Regolamento; 
    i.  «ambito  territoriale  con  fondo  naturale»:   porzione   di
territorio  geograficamente  individuabile   in   cui   puo'   essere
dimostrato per il  suolo/sottosuolo  che  un  valore  superiore  alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato 5, alla  parte  quarta,  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  e   successive   modificazioni   sia
ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi  del
territorio  stesso,  alle  sue  caratteristiche  litologiche  e  alle
condizioni chimico-fisiche presenti; 
    l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita
e  determinata,  intesa  nelle  sue  componenti  ambientali   (suolo,
sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove
avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; 
    m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati  in  cui  e'
generato il materiale da scavo; 
    n.  «sito  di  destinazione»:  il  sito,  diverso  dal  sito   di
produzione,  come  risultante  dal  Piano  di  Utilizzo,  in  cui  il
materiale da scavo e' utilizzato; 
    o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso  dal  sito  di
produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera
h)  del  presente  articolo,  in  cui  il  materiale  da   scavo   e'
temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di
destinazione; 
    p. «normale  pratica  industriale»:  le  operazioni  definite  ed
elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3; 
    q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; 
    r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante:
          «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.). 
              - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai  rifiuti  e  che
          abroga  alcune  direttive  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L 312/3  del  22  novembre
          2008. 
              - Si riporta il testo degli articoli 184-bis, 185 e 186
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                b)  e'  certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria.». 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di  applicazione).  -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
                a)  le  emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al
          terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli  239
          e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; 
                c) il suolo non contaminato e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
                d) i rifiuti radioattivi; 
                e) i materiali esplosivi in disuso; 
                f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
          lettera  b),  paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          utilizzati in agricoltura,  nella  selvicoltura  o  per  la
          produzione di energia da tale biomassa mediante processi  o
          metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
          pericolo la salute umana. 
              2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre
          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
                a) le acque di scarico; 
                b) i sottoprodotti di  origine  animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
                c) le carcasse di animali  morti  per  cause  diverse
          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per
          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1774/2002; 
                d)   i   rifiuti   risultanti   dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati all'interno  di  acque  superficiali  ai
          fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
              4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale
          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli
          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai
          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera
          a), 184-bis e 184-ter.». 
              «Art. 186 (Terre e rocce da scavo). -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce  da  scavo,
          anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
          essere    utilizzate    per     reinterri,     riempimenti,
          rimodellazioni e rilevati purche': 
                a) siano impiegate direttamente nell'ambito di  opere
          o interventi preventivamente individuati e definiti; 
                b) sin dalla fase della produzione  vi  sia  certezza
          dell'integrale utilizzo; 
                c)  l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a
          riutilizzo sia tecnicamente possibile senza  necessita'  di
          preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari  per
          soddisfare  i  requisiti   merceologici   e   di   qualita'
          ambientale idonei a garantire che il loro impiego  non  dia
          luogo  ad  emissioni  e,  piu'  in  generale,  ad   impatti
          ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi  da
          quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito
          dove sono destinate ad essere utilizzate; 
                d)  sia  garantito  un  elevato  livello  di   tutela
          ambientale; 
                e)  sia  accertato  che  non   provengono   da   siti
          contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
          del titolo V della parte quarta del presente decreto; 
                f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
          siano tali che il  loro  impiego  nel  sito  prescelto  non
          determini rischi per la salute  e  per  la  qualita'  delle
          matrici ambientali  interessate  ed  avvenga  nel  rispetto
          delle  norme  di  tutela   delle   acque   superficiali   e
          sotterranee, della flora,  della  fauna,  degli  habitat  e
          delle aree naturali protette. In  particolare  deve  essere
          dimostrato  che  il  materiale   da   utilizzare   non   e'
          contaminato con riferimento  alla  destinazione  d'uso  del
          medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale  con
          il sito di destinazione; 
                g)  la  certezza  del  loro  integrale  utilizzo  sia
          dimostrata.  L'impiego  di  terre  da  scavo  nei  processi
          industriali  come  sottoprodotti,   in   sostituzione   dei
          materiali  di  cava,  e'  consentito  nel  rispetto   delle
          condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p). 
              2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          sottoposte  a  valutazione  di  impatto  ambientale  o   ad
          autorizzazione ambientale  integrata,  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
          deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
          norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
          e'   approvato   dall'autorita'   titolare   del   relativo
          procedimento.  Nel  caso  in  cui  progetti  prevedano   il
          riutilizzo delle  terre  e  rocce  da  scavo  nel  medesimo
          progetto, i tempi dell'eventuale  deposito  possono  essere
          quelli della realizzazione del  progetto  purche'  in  ogni
          caso non superino i tre anni. 
              3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette  a  permesso
          di  costruire  o  a  denuncia  di  inizio   attivita',   la
          sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  1,  nonche'  i
          tempi dell'eventuale deposito in attesa  di  utilizzo,  che
          non possono superare un anno, devono  essere  dimostrati  e
          verificati nell'ambito della procedura per il  permesso  di
          costruire,  se  dovuto,  o  secondo  le   modalita'   della
          dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
              4. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, ove la  produzione  di  terre  e  rocce  da  scavo
          avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
          ne' a  permesso  di  costruire  o  denuncia  di  inizio  di
          attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma  1,
          nonche'  i  tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
          utilizzo,  che  non  possono  superare  un   anno,   devono
          risultare  da  idoneo  allegato  al  progetto   dell'opera,
          sottoscritto dal progettista. 
              5. Le terre e rocce da scavo,  qualora  non  utilizzate
          nel rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo,
          sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti  di
          cui alla parte quarta del presente decreto. 
              6. La  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  e  di
          quelli  sottoposti  ad   interventi   di   bonifica   viene
          effettuata secondo le  modalita'  previste  dal  Titolo  V,
          Parte quarta del presente decreto.  L'accertamento  che  le
          terre e rocce da scavo  di  cui  al  presente  decreto  non
          provengano da tali siti  e'  svolto  a  cura  e  spese  del
          produttore   e   accertato   dalle   autorita'   competenti
          nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
              7. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati  e  in
          corso di realizzazione prima dell'entrata in  vigore  della
          presente disposizione, gli interessati possono procedere al
          loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
          autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
          nonche'   le   necessarie   informazioni   sul   sito    di
          destinazione,  sulle  condizioni  e  sulle   modalita'   di
          utilizzo, nonche' sugli eventuali  tempi  del  deposito  in
          attesa di utilizzo che non possono essere superiori  ad  un
          anno. L'autorita' competente puo'  disporre  indicazioni  o
          prescrizioni entro i successivi sessanta giorni  senza  che
          cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
          AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
              7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora  ne  siano
          accertate le  caratteristiche  ambientali,  possono  essere
          utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e  di
          siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
          nella  loro  realizzazione  finale,  una   delle   seguenti
          condizioni: 
                a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura
          arborea    o    della    funzionalita'    per     attivita'
          agro-silvo-pastorali; 
                b)  un  miglioramento  delle  condizioni  idrologiche
          rispetto  alla  tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta  e
          regimentazione delle acque piovane; 
                c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
              7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          i residui provenienti dall'estrazione  di  marmi  e  pietre
          sono equiparati alla disciplina  dettata  per  le  terre  e
          rocce da scavo. Sono altresi' equiparati  i  residui  delle
          attivita' di lavorazione di pietre e marmi  che  presentano
          le caratteristiche di cui all'art. 184-bis.  Tali  residui,
          quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
          ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici  per  gli
          scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali
          sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla
          parte IV del presente decreto, tenendo  conto  di  tutti  i
          possibili   effetti   negativi   sull'ambiente    derivanti
          dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.». 
              - Si riporta l'art. 49  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle   infrastrutture   e   la   competitivita',
          convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,  n.
          27), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  gennaio  2012,
          n. 19 (S.O.): 
              «Art. 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo).  In  vigore
          dal 25 marzo 2012 
              1.  L'utilizzo  delle  terre  e  rocce  da   scavo   e'
          regolamentato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              1-bis. Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          stabilisce le condizioni alle quali le  terre  e  rocce  da
          scavo sono considerate  sottoprodotti  ai  sensi  dell'art.
          184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              1-ter. All'art. 39, comma 4, del decreto legislativo  3
          dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          ministeriale  di  cui  all'art.  49  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'art. 186". 
              1-quater. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri.»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 22 giugno 1998,  che  prevede  una  procedura
          d'informazione  delle  norme   e   delle   regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi delle  societa'
          dell'informazione e' pubblicata nella Gazzetta  dell'unione
          europea n. L 204 del 21 luglio 1998. 
              - La direttiva 98/48/CE del parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 20 luglio  1998,  relativa  ad  una  modifica
          della  direttiva  98/34/CE  che   prevede   una   procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L 217 del 5 agosto 1998. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, del citato decreto
          legislativo n. 152/2006: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                c)  "oli  usati":  qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                d)  "rifiuto  organico":  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
                e)  "autocompostaggio":  compostaggio  degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
                f)  "produttore  di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti; 
                g)  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi   persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                h)  "detentore":  il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                i) "commerciante": qualsiasi impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
                m)  "prevenzione":  misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                  1) la quantita' dei rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                  2)  gli  impatti  negativi  dei  rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                  3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
          e prodotti; 
                n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
          e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
                o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  "mm",  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
                p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
                r) "riutilizzo": qualsiasi operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                s)   "trattamento":   operazioni   di   recupero    o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                u) "riciclaggio": qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                v)  "rigenerazione  degli   oli   usati":   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                z) "smaltimento": qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                aa)  "stoccaggio":  le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                bb)  "deposito  temporaneo":  il  raggruppamento  dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito  che
          sia  nella  disponibilita'  giuridica   della   cooperativa
          agricola  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle  seguenti
          condizioni: 
                  1) i rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                  2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
                  3) il "deposito temporaneo" deve essere  effettuato
          per categorie omogenee di  rifiuti  e  nel  rispetto  delle
          relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
                  4)  devono   essere   rispettate   le   norme   che
          disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
          pericolose; 
                  5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
                cc)  "combustibile  solido  secondario   (CSS)":   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                ee) "compost di  qualita'":  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
                ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                gg) "emissioni": le emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
                hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque  reflue
          di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
                ii)   "inquinamento   atmosferico":   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
                ll) "gestione integrata dei  rifiuti":  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                mm)  "centro  di  raccolta":   area   presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lettera l-ter) del presente decreto; 
                oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                pp) "circuito organizzato di  raccolta":  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                qq) "sottoprodotto": qualsiasi  sostanza  od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.
          184-bis, comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante:  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          (S.O.): 
              «8. I "lavori" di cui  all'allegato  I  comprendono  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
          "opera" si intende il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          presidio   e   difesa   ambientale    e    di    ingegneria
          naturalistica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera  p)
          del citato decreto legislativo n. 152/2006: 
              «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              (omissis); 
                p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, nel caso di impianti;». 
              - Si riporta la tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V,
          parte quarta del citato decreto legislativo n. 152/2006. 
 
                                                          «Allegato 5 
 
          CONCENTRAZIONE SOGLIA  DI  CONTAMINAZIONE  NEL  SUOLO,  NEL
            SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE  IN  RELAZIONE  ALLA
            SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO DEI SITI 
 
                                   TABELLA 1 
 
 
          Concentrazione soglia di contaminazione  nel  suolo  e  nel
          sottosuolo riferiti alla specifica destinazione  d'uso  dei
                              siti da bonificare 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico