Art. 10 
 
 
                   Deposito in attesa di utilizzo 
 
  1. Il deposito del materiale escavato in  attesa  dell'utilizzo  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene  all'interno  del
sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e  dei  siti  di
destinazione. Il Piano di  Utilizzo  indica  il  sito  o  i  siti  di
deposito intermedio. In caso  di  variazione  dei  siti  di  deposito
intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna  il
piano medesimo in conformita' alla procedura prevista all'articolo 8.
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato  e
gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti  eventualmente  presenti
nel sito in un deposito temporaneo. 
  2. Il deposito del materiale escavato  avviene  in  conformita'  al
Piano  di  Utilizzo  identificando,  tramite   apposita   segnaletica
posizionata in modo visibile, le informazioni  relative  al  sito  di
produzione, le quantita' del materiale  depositato,  nonche'  i  dati
amministrativi del Piano di Utilizzo. 
  3. Il deposito del materiale escavato avviene  tenendo  fisicamente
distinto  il  materiale  escavato  oggetto  di  differenti  piani  di
utilizzo. 
  4. Il  deposito  del  materiale  escavato  non  puo'  avere  durata
superiore alla durata del Piano di Utilizzo. 
  5. Decorso il periodo di cui al comma 4  viene  meno,  con  effetto
immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale  escavato  non
utilizzato in conformita' al Piano  di  Utilizzo  e,  pertanto,  tale
materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di  quanto
indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive  modificazioni.  Resta  impregiudicata  la   facolta'   di
presentare un nuovo Piano di Utilizzo.