Art. 11 
 
 
                              Trasporto 
 
  1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di
produzione, il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla
documentazione di cui all'allegato 6. 
  2. La documentazione di cui al precedente comma e'  predisposta  in
triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore  e  una
per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti,  per  cinque
anni e resa  disponibile,  in  qualunque  momento,  all'Autorita'  di
controllo  che  ne  faccia  richiesta.  Qualora   il   proponente   e
l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve
essere conservata presso il proponente. 
  3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto  ministeriale  30  giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4  luglio  2009,
alla scheda di trasporto prevista  dall'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7-bis  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per il riassetto normativo in materia  di  liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          gennaio 2006, n. 6: 
              «Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto).  -
          1. Al fine di  conseguire  maggiori  livelli  di  sicurezza
          stradale e favorire le  verifiche  sul  corretto  esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          "scheda di trasporto", da compilare a cura del  committente
          e conservare a bordo del veicolo adibito a tale  attivita',
          a cura del vettore. La  scheda  di  trasporto  puo'  essere
          sostituita dalla copia del contratto in  forma  scritta  di
          cui all'art. 6, o da altra documentazione equivalente,  che
          contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le  disposizioni
          del presente articolo non  si  applicano  al  trasporto  di
          merci  a  collettame,  cosi'  come  definito  dal   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. 
              2. La scheda di  trasporto  costituisce  documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'art. 8. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il
          contenuto della scheda di  trasporto,  nella  quale  devono
          figurare le indicazioni relative  al  vettore,  comprensive
          del  numero  di   iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori, al  committente,  al  caricatore  ed  al
          proprietario della merce, nei  casi  indicati  dal  decreto
          stesso, come definiti all'art. 2, comma 1,  nonche'  quelle
          relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata,
          ed ai luoghi di carico e scarico della  stessa.  Lo  stesso
          decreto individua le categorie  di  trasporto  di  merci  a
          collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'   i
          documenti di trasporto previsti  dalle  norme  comunitarie,
          dagli accordi o  dalle  convenzioni  internazionali,  o  da
          altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci,
          da considerare equipollenti alla scheda di trasporto. 
              4. Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la
          scheda di trasporto, o la altera,  o  la  compila  in  modo
          incompleto o non  veritiero,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
          euro a 1.800 euro. 
              5. Chiunque, durante l'effettuazione di  un  trasporto,
          non porta a  bordo  del  veicolo  la  scheda  di  trasporto
          ovvero,  in  alternativa,  copia  del  contratto  in  forma
          scritta  o   altra   documentazione   equivalente,   ovvero
          equipollente ai  sensi  del  comma  3,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da 40 a 120 euro.  All'atto  dell'accertamento  della
          violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo  del
          veicolo, che verra' restituito al conducente,  proprietario
          o  legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  delegata  dal
          proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda  di
          trasporto, ovvero copia  del  contratto  redatto  in  forma
          scritta o altra documentazione  equivalente  ai  sensi  del
          comma 1. La scheda di  trasporto,  il  contratto  in  forma
          scritta   o   altra   documentazione   equivalente   ovvero
          equipollente  deve  essere  esibita  entro  il  termine  di
          quindici   giorni   successivi    all'accertamento    della
          violazione. In caso di mancata  esibizione,  l'ufficio  dal
          quale     dipende     l'organo     accertatore     provvede
          all'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  4,  con
          decorrenza dei termini  per  la  notificazione  dal  giorno
          successivo a quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
          documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli  214
          e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285, e successive modificazioni. 
              6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
          a chiunque circoli  alla  guida  di  veicoli  immatricolati
          all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali  o
          di cabotaggio,  qualora  non  rechi  a  bordo  i  documenti
          equipollenti di cui  al  comma  3  ovvero  gli  stessi  non
          risultino  compilati  correttamente.  In   tali   casi   si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 207  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni.».