Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. 1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita' al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'autorita' competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita' all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. 2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). 3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. 4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validita'. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorita' competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
Note all'art. 12: - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art. 5.