Art. 12 
 
 
             Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. 
 
  1. L'avvenuto utilizzo del materiale  escavato  in  conformita'  al
Piano  di  Utilizzo   e'   attestato   dall'esecutore   all'autorita'
competente,  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita' all'allegato 7  e
corredata  della  documentazione  completa  richiamata  al   predetto
allegato. 
  2. Il deposito o altre forme di stoccaggio  di  materiali  escavati
non costituiscono un utilizzo ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera b). 
  3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata  per
cinque anni dalla dichiarazione  di  avvenuto  utilizzo  ed  e'  resa
disponibile in qualunque momento all'autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta. 
  4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro  il
termine in cui  il  Piano  di  Utilizzo  cessa  di  avere  validita'.
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto  dal
precedente periodo comporta la  cessazione,  con  effetto  immediato,
della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 
  5. Nel caso l'utilizzo  avvenga  non  da  parte  del  proponente  o
dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve  essere
riportato il  periodo  entro  il  quale  il  soggetto  indicato  deve
completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo  deve  comunque  essere
data comunicazione all'Autorita' competente.  L'omessa  dichiarazione
di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la
cessazione, con effetto  immediato,  della  qualifica  del  materiale
escavato come sottoprodotto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note  all'art.
          5.