Art. 13 
 
 
                          Gestione dei dati 
 
  1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi
alla qualita' ambientale del  territorio  nazionale,  ogni  Autorita'
competente  comunica  i  pareri  in  merito  ai  piani  di   utilizzo
all'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai
vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei
valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche
pervenute. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, pubblica  sul  proprio  sito  web  un  disciplinare  che
definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita'
di trasmissione.