Art. 15 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire  che
non vi sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel  passaggio  dalla
preesistente  normativa  prevista  dall'articolo  186   del   decreto
legislativo n. 152 del  2006  e  successive  modificazioni  a  quella
prevista dal presente regolamento,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per  i
quali  e'  in  corso  una  procedura  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  possono
essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento
con la presentazione di un Piano di  Utilizzo  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine  senza  che  sia
stato presentato un Piano di Utilizzo ai  sensi  dell'articolo  5,  i
progetti  sono  portati  a  termine  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  ogni
caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri
aggiuntivi per la spesa pubblica. 
  2. Gli introiti derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 5  da
parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o  delle
Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono  accantonati
su apposito capitolo di entrata.  Detti  fondi  sono  utilizzati  per
acquisire risorse umane e strumentali  finalizzate  all'esercizio  di
dette attivita' e a quelle di controllo di cui all'articolo 14. 
  3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione  dei  materiali
di  scavo  secondo  quanto  disposto  dal  presente  regolamento   il
materiale scavato verra' considerato rifiuto  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  L'art.  186,  del  citato  decreto  legislativo   n.
          152/2006 e' riportato nelle note alle premesse.