Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e  prevenire,
nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il
presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste
al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152  del
2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da  soddisfare
affinche' i materiali di scavo, come definiti all'articolo  1,  comma
1,  lettera  b)   del   presente   regolamento,   siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera qq) del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni. 
  2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le  procedure  e  le
modalita' affinche' la gestione e l'utilizzo dei materiali  da  scavo
avvenga senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  recare
pregiudizio all'ambiente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  179,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 152/2006: 
              «Art. 179 (Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
          della seguente gerarchia: 
                a) prevenzione; 
                b) preparazione per il riutilizzo; 
                c) riciclaggio; 
                d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
          energia; 
                e) smaltimento.». 
              -  L'art.  184-bis,  comma  1,   del   citato   decreto
          legislativo  n.  152/2006  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - L'art. 183, comma 1, lett.  qq)  del  citato  decreto
          legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note all'art. 1.