Art. 2 Finalita' 1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinche' i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalita' affinche' la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 179, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/2006: «Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.». - L'art. 184-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 183, comma 1, lett. qq) del citato decreto legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note all'art. 1.