Art. 4 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. In applicazione dell'articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  e  successive  modificazioni,  e'  un
sottoprodotto di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  qq),  del
medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che  risponde  ai
seguenti requisiti: 
    a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione  di
un'opera, di  cui  costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale materiale; 
    b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita'  al  Piano
di Utilizzo: 
      1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel  quale  e'
stato generato, o  di  un'opera  diversa,  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   ripascimenti,
interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre  forme
di ripristini e miglioramenti ambientali; 
      2) in processi produttivi,  in  sostituzione  di  materiali  di
cava; 
    c)  il  materiale  da  scavo  e'  idoneo  ad  essere   utilizzato
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento  diverso  dalla
normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3; 
    d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo  specifico
di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti  di  qualita'
ambientale di cui all'Allegato 4. 
  2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1  del  presente
articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. 
  3. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento,
predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per  la
copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale  di  protezione
ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA)  territorialmente  competente  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  5  del  presente
regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai
volumi di materiale da scavo. Nei successivi  tre  mesi  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adotta,  con
proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalita' di
stipula  di  idonee   garanzie   finanziarie   qualora   l'opera   di
progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon  fine.
Nelle more di approvazione e adozione  del  tariffario  nazionale,  i
costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA  territorialmente
competenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  L'art.  184-bis,  comma  1,   del   citato   decreto
          legislativo  n.  152/2006  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - L'art. 183, comma 1, lett.  qq)  del  citato  decreto
          legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note all'art. 1.