Art. 5 
 
 
                          Piano di Utilizzo 
 
  1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo  e'  presentato  dal
proponente  all'Autorita'  competente  almeno  novanta  giorni  prima
dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente
ha  facolta'  di  presentare  il  Piano  di  Utilizzo   all'Autorita'
competente  in  fase  di   approvazione   del   progetto   definitivo
dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una  procedura  di
valutazione   ambientale,   ai   sensi   della   normativa   vigente,
l'espletamento di  quanto  previsto  dal  presente  Regolamento  deve
avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. 
  2. Il proponente  trasmette  il  Piano  di  Utilizzo  all'Autorita'
competente redatto in conformita'  all'Allegato  5.  La  trasmissione
puo'  avvenire,  a  scelta  del  proponente,  anche  solo   per   via
telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma
1, del presente regolamento, e' attestata dal  Legale  rappresentante
della persona giuridica o dalla  persona  fisica  proponente  l'opera
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445.  L'Autorita'  competente  puo'  chiedere,  in
un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del  Piano
di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. 
  3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano  di  Utilizzo
dimostri che le concentrazioni di elementi e  composti  di  cui  alla
tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino  le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e
B della tabella 1 dell'allegato  5  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  e  successive   modificazioni,   con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
produzione e del sito di destinazione secondo il Piano  di  Utilizzo,
l'Autorita' competente, entro novanta giorni dalla presentazione  del
Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni,  in  conformita'  a
quanto previsto dal comma 2,  approva  il  Piano  di  Utilizzo  o  lo
rigetta. In caso di  diniego  e'  fatta  salva  la  facolta'  per  il
proponente di presentare un  nuovo  Piano  di  Utilizzo.  L'Autorita'
competente ha  la  facolta'  di  chiedere  all'Agenzia  regionale  di
protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di  protezione
ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo  i  criteri  di
cui al seguente comma 10, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione,
di verificare, sulla base del  Piano  di  Utilizzo  ed  a  spese  del
proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma  3,  la
sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del
presente regolamento. In tal caso l'ARPA o  APPA,  puo'  chiedere  al
proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio,  accerta
entro quarantacinque giorni  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
sopra, comunicando gli esiti  all'Autorita'  competente.  Decorso  il
sopra menzionato termine di novanta giorni  dalla  presentazione  del
Piano  di  Utilizzo  all'Autorita'  competente  o   delle   eventuali
integrazioni, il  proponente  gestisce  il  materiale  da  scavo  nel
rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi  previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. 
  4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in
cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le  concentrazioni
degli elementi e composti di cui alla Tabella  4.1  dell'allegato  4,
superino le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle
colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte  quarta  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e  successive  modificazioni,  e'
fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di tali elementi  e
composti vengano assunte pari al valore di fondo  naturale  esistente
per  tutti  i  parametri  superati.  A   tal   fine,   in   fase   di
predisposizione del Piano  di  Utilizzo,  il  proponente  segnala  il
superamento di cui sopra  all'Autorita'  competente,  presentando  un
piano di accertamento per definire i valori  di  fondo  da  assumere.
Tale piano e' eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale  di
protezione  ambientale  (ARPA)  o  con   l'Agenzia   provinciale   di
protezione ambientale (APPA) competente per  territorio.  Sulla  base
dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente
presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.  In
tal  caso  l'utilizzo  del  materiale  da  scavo   sara'   consentito
nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo
in sito diverso rispetto a quello di produzione cio' dovra'  accadere
in un ambito territoriale  con  fondo  naturale  con  caratteristiche
analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento
nella caratterizzazione del sito di produzione. 
  5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito  oggetto
di interventi di bonifica rientranti nel campo  di  applicazione  del
Titolo V, Parte quarta, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di  applicazione
del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo  medesimo  previa
richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) sono  individuati  dall'Agenzia  regionale  di  protezione
ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale
(APPA)  competente  per  territorio  secondo  il  tariffario  di  cui
all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta  giorni  dalla
data della richiesta, comunica al proponente se per  i  materiali  da
scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati  per
tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella  1  dell'allegato
5, alla parte quarta del decreto legislativo n.  152  del  2006,  non
superano le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle
colonne  A  e  B  della  medesima  Tabella  1  sopra  indicata,   con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione indicata  dal  Piano  di  Utilizzo.  In  caso  di  esito
positivo, il proponente puo' presentare il Piano di Utilizzo  secondo
quanto indicato al comma 3. 
  6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validita' del  piano
stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa  di
produrre effetti ai sensi del  presente  regolamento.  Salvo  deroghe
espressamente motivate dall'Autorita'  competente  in  ragione  delle
opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni
dalla presentazione del Piano di Utilizzo. 
  7. Allo scadere dei termini di  cui  al  comma  6,  viene  meno  la
qualifica di sottoprodotto del materiale  da  scavo  con  conseguente
obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 183,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006.  Resta  impregiudicata  la  facolta'  di
presentare, entro i due mesi antecedenti  la  scadenza  dei  predetti
termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata  massima  di  un
anno. 
  8. In caso di  violazione  degli  obblighi  assunti  nel  Piano  di
Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto  del  materiale  da
scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto  materiale  come
rifiuto ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  183,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il  venir  meno  di
una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa  cessare  gli
effetti del Piano di Utilizzo e  comporta  l'obbligo  di  gestire  il
relativo materiale da scavo come rifiuto. 
  10. L'Autorita' competente nel richiedere all'Agenzia regionale  di
protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di  protezione
ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3,  tenendo
conto  dei  criteri  di  caratterizzazione  adottati  nel  Piano   di
Utilizzo, dovra' motivare  la  sua  richiesta  con  riferimento  alla
tipologia di  area  in  cui  viene  realizzata  l'opera  e  alla  sua
eventuale  conoscenza   di   pregressi   interventi   antropici   non
sufficientemente indagati nell'area di intervento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  Decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari     in     materia     di      documentazione
          amministrativa.», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, (S.O.): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - La tabella 1, dell'Allegato  5  al  Titolo  V,  parte
          quarta, del citato  decreto  legislativo  n.  152/2006,  e'
          riportata nelle note all'art. 1. 
              - L'art. 183, comma 1, lettera a), del  citato  decreto
          legislativo  n.  152/2006  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.