Art. 6 Situazioni di emergenza 1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e' attestata all'Autorita' competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo puo' essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalita' previste dall'articolo 5. 2. E' facolta' dell'Autorita' competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. 3. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.
Note all'art. 6: - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art. 5.