Art. 6 
 
 
                       Situazioni di emergenza 
 
  1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di  emergenza  dovute  a
causa  di  forza  maggiore,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  e'  attestata  all'Autorita'  competente
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7.  Dalla
data della predetta dichiarazione il materiale da scavo  puo'  essere
gestito nel rispetto di  quanto  dichiarato.  Entro  quindici  giorni
dalla data di  inizio  lavori,  il  soggetto  che  ha  rilasciato  la
dichiarazione di cui al precedente periodo deve  comunque  presentare
il Piano di Utilizzo secondo le modalita' previste dall'articolo 5. 
  2. E'  facolta'  dell'Autorita'  competente  eseguire  controlli  e
richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. 
  3. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere applicata  a  quanto
disciplinato all'articolo 5, comma 5. 
 
          Note all'art. 6: 
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note  all'art.
          5.