Art. 7 Obblighi generali 1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonche' le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorita' competente.