Art. 7 
 
 
                          Obblighi generali 
 
  1.  Il  Piano  di  Utilizzo  di  cui  all'articolo  5  nonche'   le
dichiarazioni  rese  conformemente  all'articolo  6,  devono   essere
conservati presso il sito di  produzione  del  materiale  escavato  o
presso  la  sede  legale  del  proponente  e,   se   diverso,   anche
dell'esecutore. 
  2. La documentazione di cui al comma 1  e'  conservata  per  cinque
anni  e  resa  disponibile  in  qualunque  momento  all'Autorita'  di
controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione  deve
essere conservata anche presso l'Autorita' competente.