Art. 8 
 
 
                   Modifica del Piano di Utilizzo 
 
  1.  In  caso  di  modifica  sostanziale  dei   requisiti   di   cui
all'articolo  4,  comma  1,  indicati  nel  Piano  di  Utilizzo,   il
proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo  secondo  la
procedura prevista all'articolo 5. 
  2. Costituisce modifica sostanziale: 
    a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in
misura superiore al 20%; 
    b)  la  destinazione  del  materiale  escavato  ad  un  sito   di
destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di
Utilizzo; 
    c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di  deposito
intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; 
    d) la modifica delle tecnologie di scavo. 
  3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di  Utilizzo
deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in  cui  sia
intervenuta la variazione. Decorso tale termine  cessa,  con  effetto
immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. 
  4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c),  in  attesa  del
completamento della  procedura  di  cui  al  comma  1,  il  materiale
escavato non puo' essere destinato ad un utilizzo diverso  da  quello
indicato nel Piano di Utilizzo. 
  5. Nei casi previsti  dal  comma  2,  lettera  d),  in  attesa  del
completamento della procedura di cui al comma  1,  il  materiale  non
potra' essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste  dal
Piano di Utilizzo.