IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in  particolare,
l'articolo 33; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  IV  del  testo
unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, in merito alla disciplina  dei  soggetti  operanti  nel  settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre  2010,  n.  218,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.
141; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 settembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141, e' cosi' modificato: 
    a)  nel  capoverso  articolo  122,  al  comma   2,   le   parole:
«125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»; 
    b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5  e
7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»; 
    c) nel capoverso articolo 124,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «6. I fornitori di merci o prestatori  di  servizi  che  agiscono
come intermediari del credito a titolo accessorio non sono  tenuti  a
osservare gli obblighi di informativa  precontrattuale  previsti  dal
presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva
comunque le informazioni  precontrattuali;  assicura  inoltre  che  i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino  la  disciplina
ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La "Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e' pubblicata nella GU L 133 del 22.5.2008, pagg. 66-92. 
              La  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008) e' pubblicata nella Gazz. Uff.  14  luglio  2009,  n.
          161, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge
          n. 88 del 2009: 
              "Art. 33. Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2008,  relativa  ai  contratti  di
          credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
          e previsione di modifiche ed integrazioni  alla  disciplina
          relativa ai soggetti operanti nel  settore  finanziario  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  ai
          mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria 
              1. Nella predisposizione dei  decreti  legislativi  per
          l'attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile  2008,  relativa  ai
          contratti di credito ai consumatori, che  provvederanno  ad
          apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, le necessarie modifiche  e  integrazioni,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all' articolo 2, anche i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
              a) estendere, in tutto o in  parte,  gli  strumenti  di
          protezione del contraente  debole  previsti  in  attuazione
          della  direttiva   2008/48/CE   ad   altre   tipologie   di
          finanziamento a favore dei consumatori,  qualora  ricorrano
          analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
          ovvero delle finalita' del finanziamento; 
              b) rafforzare  ed  estendere  i  poteri  amministrativi
          inibitori e l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
          previste dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          385  del  1993  per   contrastare   le   violazioni   delle
          disposizioni del titolo VI di tale testo  unico,  anche  se
          concernenti rapporti diversi dal  credito  al  consumo,  al
          fine  di  assicurare  un'adeguata  reazione  a  fronte  dei
          comportamenti scorretti a danno della clientela. La  misura
          delle sanzioni amministrative e'  pari  a  quella  prevista
          dall' articolo 144  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,  e
          dall' articolo 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,
          n. 262, e successive modificazioni; 
              c)  coordinare,  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          normative, il titolo VI del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385  del  1993  con  le  altre  disposizioni
          legislative  aventi  a   oggetto   operazioni   e   servizi
          disciplinati  dal  medesimo  titolo  VI  e  contenute   nel
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  nel
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  e  nel
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          applicando, per garantire  il  rispetto  di  queste  ultime
          disposizioni, i meccanismi di controllo  e  di  tutela  del
          cliente previsti dal citato titolo VI del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; 
              d) rimodulare  la  disciplina  delle  attivita'  e  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario di cui al  titolo
          V e all' articolo 155 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  sulla  base  dei  seguenti
          ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 
              1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione  al  fine
          di consentire l'operativita'  nei  confronti  del  pubblico
          soltanto  ai  soggetti  che  assicurino   affidabilita'   e
          correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 
              2) prevedere  strumenti  di  controllo  piu'  efficaci,
          modulati  anche   sulla   base   delle   attivita'   svolte
          dall'intermediario; 
              3) garantire la  semplificazione,  la  trasparenza,  la
          celerita',   l'economicita'   e   l'efficacia   dell'azione
          amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
          i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 
              4)  prevedere  sanzioni  amministrative  pecuniarie   e
          accessorie e forme di intervento  effettive,  dissuasive  e
          proporzionate,  quali,   tra   l'altro,   il   divieto   di
          intraprendere nuove operazioni e il potere di  sospensione,
          rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; 
              e) rivedere la disciplina dei  mediatori  creditizi  di
          cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina  degli
          agenti  in  attivita'  finanziaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  introducendola  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          in modo da: 
              1)  assicurare  la  trasparenza   dell'operato   e   la
          professionalita'     delle     sopraindicate      categorie
          professionali,  prevedendo  l'innalzamento  dei   requisiti
          professionali; 
              2)   istituire   un   organismo   avente   personalita'
          giuridica, con autonomia  organizzativa  e  statutaria,  ed
          eventuali   articolazioni   territoriali,   costituito   da
          soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  scelti  tra  le  categorie  dei  mediatori
          creditizi, degli agenti  in  attivita'  finanziaria,  delle
          banche e degli intermediari finanziari, con il  compito  di
          gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli  agenti
          in attivita' finanziaria. Detto organismo sara'  sottoposto
          alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di  grave
          inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
          al Ministro dell'economia e delle finanze; 
              3)  prevedere  che   con   regolamento   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,   ai   sensi   dell'
          articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          sentita la Banca d'Italia, siano determinate  le  modalita'
          di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2)  e  sia
          individuata la  disciplina:  dei  poteri  dell'organismo  e
          delle sue eventuali articolazioni  territoriali,  necessari
          ad assicurare un efficace  svolgimento  delle  funzioni  di
          gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di  verifica  e
          sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi  dei  mediatori
          creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria,  con  le
          relative  forme  di  pubblicita';  della  determinazione  e
          riscossione, da parte dell'organismo o delle sue  eventuali
          articolazioni territoriali, di contributi o di altre  somme
          dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
          misura   necessaria   per    garantire    lo    svolgimento
          dell'attivita';   delle   modalita'   di    tenuta    della
          documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
          creditizi e dagli agenti in  attivita'  finanziaria;  delle
          modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 
              4) applicare, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
          del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo
          n. 385 del 1993,  e  successive  modificazioni,  prevedendo
          altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche
          regole di condotta. Con  riferimento  alle  commissioni  di
          mediazione e agli altri costi  accessori,  dovranno  essere
          assicurate  la  trasparenza  nonche'  l'applicazione  delle
          disposizioni previste per la determinazione degli interessi
          usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo  1996,  n.
          108, e dall'articolo 1815 del codice civile; 
              5) disciplinare  le  sanzioni  pecuniarie,  nonche'  la
          sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le  sanzioni
          accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
          provvedimenti connessi alla gestione  degli  elenchi  e  la
          Banca d'Italia per quelli relativi  alle  violazioni  delle
          disposizioni di cui al numero 4); 
              6) individuare cause di incompatibilita',  tra  cui  la
          contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine  di
          assicurare    la     professionalita'     e     l'autonomia
          dell'operativita'; 
              7)   prescrivere   l'obbligo   di   stipulare   polizze
          assicurative per responsabilita' civile per danni  arrecati
          nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 
              8) prevedere disposizioni transitorie per  disciplinare
          il trasferimento nei nuovi elenchi dei  mediatori  e  degli
          agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche'  in
          possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 
              9) per i mediatori  creditizi  prevedere  l'obbligo  di
          indipendenza  da  banche  e  intermediari  e  l'obbligo  di
          adozione di una forma giuridica societaria per  l'esercizio
          dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
          le  societa'   di   mediazione   creditizia   di   maggiori
          dimensioni; 
              10) prevedere per gli agenti in  attivita'  finanziaria
          forme di responsabilita' del soggetto  che  si  avvale  del
          loro operato,  anche  con  riguardo  ai  danni  causati  ai
          clienti; 
              f)  coordinare  il  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e  le  altre  disposizioni
          legislative aventi come oggetto la tutela del  consumatore,
          definendo le informazioni  che  devono  essere  fornite  al
          cliente  in  fase  precontrattuale  e   le   modalita'   di
          illustrazione,  con  la  specifica,  in  caso  di   offerta
          congiunta  di   piu'   prodotti,   dell'obbligatorieta'   o
          facoltativita' degli stessi. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Il  decreto  legislativo  13  agosto   2010,   n.   141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  14  dicembre  2010,  n.   218
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
          2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo IV del testo unico bancario -  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385  -  in  merito  alla
          disciplina dei soggetti operanti nel  settore  finanziario,
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2010,
          n. 295. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1. Modifiche al testo unico bancario 
              1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
              «Capo II 
              Credito ai consumatori 
              Art. 121. 
              Definizioni 
              1. Nel presente capo, l'espressione: 
              a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6
          settembre 2005, n. 206; 
              b) "consumatore" indica una persona fisica  che  agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
              c) "contratto di credito" indica il contratto  con  cui
          un finanziatore concede o  si  impegna  a  concedere  a  un
          consumatore  un  credito  sotto  forma  di   dilazione   di
          pagamento,   di   prestito   o   di   altra   facilitazione
          finanziaria; 
              d) "contratto di credito collegato" indica un contratto
          di  credito  finalizzato  esclusivamente  a  finanziare  la
          fornitura di un  bene  o  la  prestazione  di  un  servizio
          specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
              1) il finanziatore si avvale del fornitore del  bene  o
          del prestatore del servizio per promuovere o concludere  il
          contratto di credito; 
              2) il bene o il servizio specifici sono  esplicitamente
          individuati nel contratto di credito; 
              e) "costo totale del credito" indica  gli  interessi  e
          tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
          le altre spese, a eccezione  di  quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
              f)  "finanziatore"  indica  un  soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
              g)  "importo  totale  del  credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
              h) "intermediario del credito"  indica  gli  agenti  in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale svolge, a fronte di un compenso in  denaro  o
          di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione  e  nel
          rispetto delle riserve di  attivita'  previste  dal  Titolo
          VI-bis, almeno una delle seguenti attivita': 
              1) presentazione o proposta  di  contratti  di  credito
          ovvero  altre  attivita'  preparatorie   in   vista   della
          conclusione di tali contratti; 
              2) conclusione di contratti di credito  per  conto  del
          finanziatore; 
              i)  "sconfinamento"  indica  l'utilizzo  da  parte  del
          consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
          rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
          di credito ovvero  rispetto  all'importo  dell'apertura  di
          credito concessa; 
              l)  "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento   che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
              m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG"  indica  il
          costo totale del credito per  il  consumatore  espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito. 
              2. Nel costo totale del credito sono  inclusi  anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,  ivi
          inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
          comma 2 sono compresi nel costo totale del credito. 
              Art. 122. 
              Ambito di applicazione 
              1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  ai
          contratti di credito comunque denominati, a  eccezione  dei
          seguenti casi: 
              a) finanziamenti di importo  inferiore  a  200  euro  o
          superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo  della  soglia
          minima  si  prendono  in  considerazione  anche  i  crediti
          frazionati concessi attraverso piu'  contratti,  se  questi
          sono riconducibili a una medesima operazione economica; 
              b)  contratti  di   somministrazione   previsti   dagli
          articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
          appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; 
              c) finanziamenti nei quali e' escluso il  pagamento  di
          interessi o di altri oneri; 
              d) finanziamenti a fronte dei quali il  consumatore  e'
          tenuto a corrispondere esclusivamente  commissioni  per  un
          importo non significativo, qualora il rimborso del  credito
          debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
              e)  finanziamenti   destinati   all'acquisto   o   alla
          conservazione di un diritto di proprieta' su un  terreno  o
          su un immobile edificato o progettato; 
              f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni  immobili
          aventi una durata superiore a cinque anni; 
              g) finanziamenti, concessi da banche o  da  imprese  di
          investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
          a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e successive  modificazioni,  purche'  il  finanziatore
          partecipi all'operazione; 
              h)  finanziamenti  concessi  in  base  a   un   accordo
          raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra
          autorita' prevista dalla legge; 
              i) dilazioni del pagamento di  un  debito  preesistente
          concesse gratuitamente dal finanziatore; 
              l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene  mobile,
          se  il  consumatore  non  e'  obbligato  per  un  ammontare
          eccedente il valore del bene; 
              m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia
          prevista l'espressa  clausola  che  in  nessun  momento  la
          proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
          corrispettivo, al locatario; 
              n) iniziative di microcredito  ai  sensi  dell'articolo
          111 e altri contratti  di  credito  individuati  con  legge
          relativi a prestiti concessi a un pubblico  ristretto,  con
          finalita' di  interesse  generale,  che  non  prevedono  il
          pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli
          prevalenti sul mercato  oppure  ad  altre  condizioni  piu'
          favorevoli per il consumatore rispetto a quelle  prevalenti
          sul mercato e a tassi d'interesse non  superiori  a  quelli
          prevalenti sul mercato; 
              o) contratti di credito sotto  forma  di  sconfinamento
          del conto corrente,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo
          125-octies. 
              2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
          qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
          richiesta della banca ovvero entro tre mesi  dal  prelievo,
          non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a
          f),  124,  comma  5,   125-ter,   125-quater,   125-sexies,
          125-octies. 
              3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
          anche  sulla  base  di  accordi  separati,  non  comportano
          l'obbligo di  acquisto  della  cosa  locata  da  parte  del
          consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da  1
          a 4. 
              4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre  modalita'
          agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
          tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
          non si  applicano  gli  articoli  124,  comma  5,  124-bis,
          125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti  dal
          CICR. 
              5. I venditori di beni  e  servizi  possono  concludere
          contratti di credito nella sola forma della  dilazione  del
          prezzo con esclusione del pagamento degli  interessi  e  di
          altri oneri. 
              Art. 123. 
              Pubblicita' 
              1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  parte  II,
          titolo  III,  del   Codice   del   consumo,   gli   annunci
          pubblicitari che riportano il  tasso  d'interesse  o  altre
          cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti
          informazioni  di  base,  in   forma   chiara,   concisa   e
          graficamente  evidenziata  con  l'impiego  di  un   esempio
          rappresentativo: 
              a)  il  tasso  d'interesse,  specificando  se  fisso  o
          variabile,  e  le  spese  comprese  nel  costo  totale  del
          credito; 
              b) l'importo totale del credito; 
              c) il TAEG; 
              d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari
          per ottenere il credito o  per  ottenerlo  alle  condizioni
          pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi  non
          siano inclusi nel  TAEG  in  quanto  non  determinabili  in
          anticipo; 
              e) la durata del contratto, se determinata; 
              f)  se  determinabile  in  anticipo,  l'importo  totale
          dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare  delle  singole
          rate. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni  da
          includere negli annunci pubblicitari e le  modalita'  della
          loro divulgazione. 
              Art. 124. 
              Obblighi precontrattuali 
              1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla
          base delle condizioni offerte dal finanziatore  e,  se  del
          caso,  delle  preferenze  espresse  e  delle   informazioni
          fornite dal consumatore, forniscono al  consumatore,  prima
          che egli sia vincolato da un contratto o da  un'offerta  di
          credito,  le  informazioni  necessarie  per  consentire  il
          confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  al
          fine di prendere una decisione informata e  consapevole  in
          merito alla conclusione di un contratto di credito. 
              2. Le informazioni di cui al comma 1 sono  fornite  dal
          finanziatore o dall'intermediario del credito  su  supporto
          cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il  modulo
          contenente le "Informazioni europee di base sul credito  ai
          consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si
          considerano assolti attraverso la consegna di tale  modulo.
          Il  finanziatore  o  l'intermediario  forniscono  qualsiasi
          informazione aggiuntiva in un documento distinto, che  puo'
          essere allegato al modulo. 
              3. Se il contratto di credito  e'  stato  concluso,  su
          richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione
          a distanza che non consente di fornire le  informazioni  di
          cui al comma  1,  il  finanziatore  o  l'intermediario  del
          credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma
          2 immediatamente  dopo  la  conclusione  del  contratto  di
          credito. 
              4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui
          al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza  del
          contratto  di  credito,  salvo  che   il   finanziatore   o
          l'intermediario del credito, al  momento  della  richiesta,
          non intenda procedere alla  conclusione  del  contratto  di
          credito con il consumatore. 
              5.  Il  finanziatore  o  l'intermediario  del   credito
          forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che
          questi possa valutare se il contratto di  credito  proposto
          sia  adatto  alle  sue  esigenze  e  alla  sua   situazione
          finanziaria,  eventualmente  illustrando  le   informazioni
          precontrattuali che devono  essere  fornite  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, le  caratteristiche  essenziali  dei  prodotti
          proposti e gli effetti  specifici  che  possono  avere  sul
          consumatore, incluse le conseguenze del mancato  pagamento.
          In caso  di  offerta  contestuale  di  piu'  contratti  non
          collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera  d),
          e' comunque specificato se  la  validita'  dell'offerta  e'
          condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 
              6. I fornitori di merci o  prestatori  di  servizi  che
          agiscono come intermediari del credito a titolo  accessorio
          non sono tenuti a osservare  gli  obblighi  di  informativa
          precontrattuale  previsti   dal   presente   articolo.   Il
          finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le
          informazioni  precontrattuali;  assicura  inoltre   che   i
          fornitori di merci o prestatori di  servizi  rispettino  la
          disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. 
              7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, detta disposizioni  di  attuazione  del  presente
          articolo, con riferimento a: 
              a) il contenuto, i criteri di redazione,  le  modalita'
          di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; 
              b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire
          al consumatore ai sensi del  comma  5,  anche  in  caso  di
          contratti conclusi congiuntamente; 
              c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei
          casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale;  aperture
          di  credito  regolate  in  conto  corrente;  dilazioni   di
          pagamento non  gratuite  e  altre  modalita'  agevolate  di
          rimborso di un  credito  preesistente,  concordate  tra  le
          parti  a  seguito  di  un  inadempimento  del  consumatore;
          offerta attraverso intermediari del credito che  operano  a
          titolo accessorio. 
              Art. 124-bis. 
              Verifica del merito creditizio 
              1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
          finanziatore valuta il merito  creditizio  del  consumatore
          sulla base di informazioni adeguate, se  del  caso  fornite
          dal  consumatore  stesso  e,   ove   necessario,   ottenute
          consultando una banca dati pertinente. 
              2. Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo
          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di
          credito,   il   finanziatore   aggiorna   le   informazioni
          finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
          il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad  un
          aumento significativo dell'importo totale del credito. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  disposizioni  attuative   del   presente
          articolo. 
              Art. 125. 
              Banche dati 
              1. I gestori delle banche dati contenenti  informazioni
          nominative   sul   credito   consentono    l'accesso    dei
          finanziatori degli Stati membri  dell'Unione  europea  alle
          proprie  banche  dati  a  condizioni  non   discriminatorie
          rispetto a  quelle  previste  per  gli  altri  finanziatori
          abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito
          il Garante per la protezione dei dati personali,  individua
          le condizioni di accesso, al fine di garantire il  rispetto
          del principio di non discriminazione. 
              2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
          informazioni presenti in una banca  dati,  il  finanziatore
          informa il consumatore immediatamente e  gratuitamente  del
          risultato della consultazione e degli estremi  della  banca
          dati. 
              3.  I   finanziatori   informano   preventivamente   il
          consumatore la prima volta che segnalano a una  banca  dati
          le   informazioni   negative   previste   dalla    relativa
          disciplina. L'informativa e' resa unitamente  all'invio  di
          solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 
              4.  I  finanziatori  assicurano  che  le   informazioni
          comunicate alle banche dati siano esatte e  aggiornate.  In
          caso di errore rettificano prontamente i dati errati. 
              5.  I  finanziatori  informano  il  consumatore   sugli
          effetti che le informazioni negative registrate a suo  nome
          in una banca dati possono  avere  sulla  sua  capacita'  di
          accedere al credito. 
              6. Il presente articolo non  pregiudica  l'applicazione
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              Art. 125-bis. 
              Contratti e comunicazioni 
              1. I contratti di  credito  sono  redatti  su  supporto
          cartaceo o  su  altro  supporto  durevole  che  soddisfi  i
          requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge
          e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e  le
          condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,  in  conformita'
          alle deliberazioni del CICR. Una  copia  del  contratto  e'
          consegnata ai clienti. 
              2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117,
          commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma  4,  e
          120, comma 2. 
              3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti  da
          concludere per iscritto, diversi  da  quelli  collegati  ai
          sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),  il  consenso
          del consumatore  va  acquisito  distintamente  per  ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
              4. Nei contratti di credito di durata  il  finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
              5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata  al
          consumatore  se  non  sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
              6. Sono nulle le  clausole  del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  e),
          non sono stati inclusi o sono stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta secondo quanto previsto dall'articolo  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
              7. Nei casi di assenza o  di  nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
              a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei  buoni
          del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
          indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi
          nei dodici mesi precedenti la  conclusione  del  contratto.
          Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a  titolo  di
          tassi di interesse, commissioni o altre spese; 
              b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
              8.  Il  contratto  e'  nullo   se   non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
              a) il tipo di contratto; 
              b) le parti del contratto; 
              c) l'importo totale del finanziamento e  le  condizioni
          di prelievo e di rimborso. 
              9. In caso di nullita' del  contratto,  il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili. 
              Art. 125-ter. 
              Recesso del consumatore 
              1.  Il  consumatore  puo'  recedere  dal  contratto  di
          credito entro quattordici giorni; il termine decorre  dalla
          conclusione del contratto o, se successivo, dal momento  in
          cui  il  consumatore  riceve  tutte  le  condizioni  e   le
          informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma
          1. In caso di uso di tecniche di comunicazione  a  distanza
          il termine e' calcolato  secondo  l'articolo  67-duodecies,
          comma 3, del Codice del consumo. 
              2. Il consumatore che recede: 
              a) ne da' comunicazione  al  finanziatore  inviandogli,
          prima della scadenza del termine previsto dal comma 1,  una
          comunicazione secondo le modalita' prescelte nel  contratto
          tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2,  del  Codice
          del consumo; 
              b) se il contratto ha avuto esecuzione in  tutto  o  in
          parte, entro trenta giorni dall'invio  della  comunicazione
          prevista dalla lettera a), restituisce il capitale  e  paga
          gli interessi maturati fino al momento della  restituzione,
          calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.  Inoltre,
          rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da  questo
          corrisposte alla pubblica amministrazione. 
              3. Il finanziatore non puo' pretendere somme  ulteriori
          rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 
              4. Il recesso disciplinato  dal  presente  articolo  si
          estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni  e
          ai  termini  eventualmente  previsti  dalla  normativa   di
          settore, ai contratti aventi a  oggetto  servizi  accessori
          connessi col contratto di credito,  se  tali  servizi  sono
          resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base  di  un
          accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo   e'
          presunta.  E'  ammessa,  da  parte  del  terzo,  la   prova
          contraria. 
              5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai  contratti
          disciplinati  dal  presente  capo  non  si  applicano   gli
          articoli 64, 65,  66,  67-duodecies  e  67-ter  decies  del
          Codice del consumo. 
              Art. 125-quater. 
              Contratti a tempo indeterminato 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato  il
          consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza
          penalita' e senza spese. Il  contratto  puo'  prevedere  un
          preavviso non superiore a un mese. 
              2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono
          prevedere il diritto del finanziatore a: 
              a) recedere dal contratto con un  preavviso  di  almeno
          due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole; 
              b) sospendere, per una  giusta  causa,  l'utilizzo  del
          credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione
          su supporto cartaceo o altro supporto durevole in  anticipo
          e, ove cio'  non  sia  possibile,  immediatamente  dopo  la
          sospensione. 
              Art. 125-quinquies. 
              Inadempimento del fornitore 
              1. Nei contratti  di  credito  collegati,  in  caso  di
          inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi
          il  consumatore,  dopo  aver  inutilmente   effettuato   la
          costituzione  in  mora  del  fornitore,  ha  diritto   alla
          risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al
          contratto di fornitura  di  beni  o  servizi  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 
              2. La risoluzione del  contratto  di  credito  comporta
          l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore  le
          rate gia' pagate, nonche' ogni  altro  onere  eventualmente
          applicato. La risoluzione  del  contratto  di  credito  non
          comporta  l'obbligo  del  consumatore  di   rimborsare   al
          finanziatore  l'importo  che  sia  stato  gia'  versato  al
          fornitore dei beni o dei servizi.  Il  finanziatore  ha  il
          diritto  di  ripetere  detto  importo  nei  confronti   del
          fornitore stesso. 
              3.  In  caso  di  locazione  finanziaria  (leasing)  il
          consumatore,   dopo   aver   inutilmente   effettuato    la
          costituzione in mora del fornitore dei beni o dei  servizi,
          puo' chiedere al finanziatore di agire per  la  risoluzione
          del contratto.  La  richiesta  al  fornitore  determina  la
          sospensione del pagamento dei canoni.  La  risoluzione  del
          contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
          senza  penalita'  e  oneri,  del  contratto  di   locazione
          finanziaria. Si applica il comma 2. 
              4. I diritti previsti  dal  presente  articolo  possono
          essere fatti valere anche nei confronti del terzo al  quale
          il  finanziatore  abbia  ceduto  i  diritti  derivanti  dal
          contratto di concessione del credito. 
              Art. 125-sexies. 
              Rimborso anticipato 
              1. Il consumatore puo'  rimborsare  anticipatamente  in
          qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
          finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a  una
          riduzione del costo totale del  credito,  pari  all'importo
          degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua  del
          contratto. 
              2. In caso di rimborso anticipato, il  finanziatore  ha
          diritto   ad   un   indennizzo   equo   ed   oggettivamente
          giustificato per eventuali costi direttamente collegati  al
          rimborso anticipato  del  credito.  L'indennizzo  non  puo'
          superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
          se la vita residua del contratto e' superiore  a  un  anno,
          ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo,  se  la  vita
          residua del contratto e' pari o inferiore  a  un  anno.  In
          ogni caso, l'indennizzo non puo' superare  l'importo  degli
          interessi che il consumatore avrebbe  pagato  per  la  vita
          residua del contratto. 
              3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: 
              a)  se  il  rimborso  anticipato   e'   effettuato   in
          esecuzione di un contratto  di  assicurazione  destinato  a
          garantire il credito; 
              b) se il rimborso anticipato riguarda un  contratto  di
          apertura di credito; 
              c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo  in
          cui non si applica un tasso di interesse  espresso  da  una
          percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
              d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde
          all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore  a  10.000
          euro. 
              Art. 125-septies. 
              Cessione dei crediti 
              1. In caso di cessione del credito o del  contratto  di
          credito, il consumatore puo' sempre opporre al  cessionario
          tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti  del
          cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in  deroga  al
          disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 
              2. Il  consumatore  e'  informato  della  cessione  del
          credito,  a  meno  che  il  cedente,  in  accordo  con   il
          cessionario, continui a gestire il  credito  nei  confronti
          del consumatore. La Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni del CICR, individua le modalita' con  cui  il
          consumatore e' informato. 
              Art. 125-octies. 
              Sconfinamento 
              1.  Se  un  contratto  di  conto  corrente  prevede  la
          possibilita'  che   al   consumatore   sia   concesso   uno
          sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. 
              2.  In  caso  di  sconfinamento  consistente   che   si
          protragga per oltre un mese, il  creditore  comunica  senza
          indugio  al  consumatore,  su  supporto  cartaceo  o  altro
          supporto durevole: 
              a) lo sconfinamento; 
              b) l'importo interessato; 
              c) il tasso debitore; 
              d)  le  penali,  le  spese  o  gli  interessi  di  mora
          eventualmente applicabili. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con
          riferimento: 
              a) al termine di invio della comunicazione; 
              b) ai criteri per la determinazione  della  consistenza
          dello sconfinamento. 
              Art. 125-novies. 
              Intermediari del credito 
              1. L'intermediario del credito  indica,  negli  annunci
          pubblicitari e  nei  documenti  destinati  ai  consumatori,
          l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se  lavori  a
          titolo esclusivo con  uno  o  piu'  finanziatori  oppure  a
          titolo di mediatore. 
              2. Il consumatore e' informato dell'eventuale  compenso
          da  versare  all'intermediario  del  credito  per  i   suoi
          servizi.  Il  compenso  e'  oggetto  di  accordo   tra   il
          consumatore  e  l'intermediario  del  credito  su  supporto
          cartaceo o altro supporto durevole prima della  conclusione
          del contratto di credito. 
              3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore
          l'eventuale  compenso  che  il  consumatore  deve   versare
          all'intermediario del credito per i suoi servizi,  al  fine
          del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR. 
              Art. 126. 
              Riservatezza delle informazioni 
              1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          individuare,   con   regolamento    adottato    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, i casi in cui le comunicazioni previste  dall'articolo
          125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b),  non  sono
          effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria  o
          contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.».