Art. 10 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  L'attivita'  di  agenzia  in  attivita'   finanziaria   e'
compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e  quella  di
promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito  dall'articolo
12, comma 1-bis, nonche' i  rispettivi  obblighi  di  iscrizione  nel
relativo  elenco,  registro  o  albo,  effettuata  al  ricorrere  dei
requisiti previsti ai sensi del  presente  decreto  legislativo,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il  possesso  dei  requisiti  e'
verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita'  rimane
assoggettato alle relative  discipline  di  settore  ed  ai  relativi
controlli. 
  4-ter. L'attivita' di  agenzia  in  attivita'  finanziaria  non  e'
compatibile con le attivita' di  mediazione  di  assicurazione  o  di
riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,  ne'  con  l'attivita'  di   consulente   finanziario   di   cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e neppure con quella di societa' di  consulenza  finanziaria  di  cui
all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 
  4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e'  compatibile  con
le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di
consulenza finanziaria,  fermi  restando  i  rispettivi  obblighi  di
iscrizione nel  relativo  elenco,  registro  o  albo,  effettuata  al
ricorrere dei  requisiti  previsti  ai  sensi  del  presente  decreto
legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  Il  possesso  dei
requisiti e' verificato per  via  informatica.  L'esercizio  di  tali
attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di  settore  e
ai relativi controlli. 
  4-quinquies.  L'attivita'   di   mediazione   creditizia   non   e'
compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista  dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  con  l'attivita'  di
promotore finanziario prevista dal decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  4-sexies.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies  e  i
soggetti incaricati della tenuta dei registri  ed  albi  indicati  ai
commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in  materia
di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio
di informazioni al fine di  evitare  duplicazioni  di  adempimenti  a
carico degli iscritti. 
  4-septies.  Al  fine  di  razionalizzare  l'accesso  alle   diverse
professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente
in attivita' finanziaria, di  mediatore  creditizio  e  di  promotore
finanziario, gli  Organismi  adibiti  alla  gestione  dei  rispettivi
elenchi  concordano,  entro  ventiquattro  mesi  dalla   costituzione
dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico  modulo  di
prova selettiva. 
  4-octies.  Ai   fini   del   presente   decreto   legislativo   per
collaboratori si intendono  coloro  che  operano  sulla  base  di  un
incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.  Il
superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies,
comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai  sensi
del comma 3 del medesimo articolo assolvono  agli  obblighi  previsti
dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro di  grazia  e  giustizia,  21  agosto  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  212  del  9  settembre  1985,
esonerando il collaboratore  dagli  obblighi  ivi  previsti.  Non  si
applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  9  della
legge 3 maggio 1985, n. 204.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 17. Incompatibilita' 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          128-octies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
          385, il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo',  con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  individuare   le
          ulteriori  cause  di   incompatibilita'   con   l'esercizio
          dell'attivita' di agente  in  attivita'  finanziaria  e  di
          mediatore creditizio. 
              2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche
          ed intermediari finanziari non possono  svolgere  attivita'
          di  mediazione  creditizia,  ne'  esercitare,  neppure  per
          interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione
          o  controllo  nelle  societa'  di   mediazione   creditizia
          iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies,  comma
          2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per
          conto di intermediari finanziari diversi da quello  per  il
          quale prestano la propria attivita'. 
              3. Le societa' di  mediazione  creditizia  non  possono
          detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in  banche
          o intermediari finanziari. 
              4. Le banche e gli intermediari finanziari non  possono
          detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita'
          di mediazione creditizia, partecipazioni che  rappresentano
          almeno il dieci per cento del capitale o che  attribuiscono
          almeno il dieci  per  cento  dei  diritti  di  voto  o  che
          comunque consentono di esercitare un'influenza notevole. 
              4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita'  finanziaria
          e' compatibile con l'attivita' di agenzia di  assicurazione
          e quella di promotore finanziario,  fermo  restando  quanto
          stabilito  dall'articolo  12,  comma  1  -bis,  nonche'   i
          rispettivi obblighi  di  iscrizione  nel  relativo  elenco,
          registro o albo,  effettuata  al  ricorrere  dei  requisiti
          previsti ai sensi del  presente  decreto  legislativo,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Il  possesso  dei
          requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di
          tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline
          di settore ed ai relativi controlli. 
              4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita'  finanziaria
          non e'  compatibile  con  le  attivita'  di  mediazione  di
          assicurazione o di  riassicurazione  previste  dal  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne'  con  l'attivita'
          di consulente finanziario di cui  all'articolo  18-bis  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure  con
          quella  di  societa'  di  consulenza  finanziaria  di   cui
          all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 
              4-quater.  L'attivita'  di  mediazione  creditizia   e'
          compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione
          o di riassicurazione e  di  consulenza  finanziaria,  fermi
          restando i rispettivi obblighi di iscrizione  nel  relativo
          elenco,  registro  o  albo,  effettuata  al  ricorrere  dei
          requisiti  previsti   ai   sensi   del   presente   decreto
          legislativo del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
          209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Il
          possesso dei requisiti e' verificato per  via  informatica.
          L'esercizio di  tali  attivita'  rimane  assoggettato  alle
          relative discipline di settore e ai relativi controlli. 
              4-quinquies. L'attivita' di mediazione  creditizia  non
          e' compatibile con l'attivita' di agenzia di  assicurazione
          prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
          e con l'attivita' di  promotore  finanziario  prevista  dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              4-sexies.    L'Organismo     previsto     dall'articolo
          128-undecies e  i  soggetti  incaricati  della  tenuta  dei
          registri  ed  albi  indicati  ai  commi  4-bis  e  4-quater
          concordano forme di collaborazione in materia di formazione
          ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio  di
          informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti
          a carico degli iscritti. 
              4-septies. Al fine  di  razionalizzare  l'accesso  alle
          diverse professioni da parte dei soggetti che  svolgono  le
          attivita' di agente in attivita' finanziaria, di  mediatore
          creditizio  e  di  promotore  finanziario,  gli   Organismi
          adibiti alla gestione dei  rispettivi  elenchi  concordano,
          entro ventiquattro mesi dalla  costituzione  dell'Organismo
          di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di  prova
          selettiva. 
              4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo  per
          collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di
          un incarico  conferito  ai  sensi  dell'articolo  1742  del
          codice  civile.  Il  superamento  della  prova   valutativa
          prevista  dall'articolo   128-novies,   comma   1,   e   la
          trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi  del
          comma 3  del  medesimo  articolo  assolvono  agli  obblighi
          previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204,
          e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro di  grazia  e
          giustizia,  21  agosto  1985,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  212  del  9  settembre  1985,  esonerando  il
          collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non  si  applica
          la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  9  della
          legge 3 maggio 1985 n. 204.".