Art. 11 
 
 
                  Integrazione dell'articolo 17-bis 
            al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art.  17-bis  (Attivita'  di  cambiavalute).  -   1.   L'esercizio
professionale  nei   confronti   del   pubblico   dell'attivita'   di
cambiavalute,   anche   su   base   stagionale,   consistente   nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,  e'  riservato
ai soggetti iscritti in un apposito  registro  tenuto  dall'Organismo
previsto  dall'articolo  128-undecies  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385. 
  2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti: 
    a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di  uno  Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo  le  disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
domicilio nel territorio della Repubblica; 
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:  sede  legale  e
amministrativa o, per i soggetti comunitari,  stabile  organizzazione
nel territorio della Repubblica. 
  3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a
trasmettere  all'Organismo  per  via   telematica   le   negoziazioni
effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  l'Organismo,
individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema  di
conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3  e  la
periodicita' di invio. 
  5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1  e'  punita
con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329  euro  emanata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre  mesi  e
non  superiore  a  un  anno,  dal  registro  in  caso  di  violazione
dell'obbligo di cui al comma 3. 
  7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla  sezione  di  cui  al
comma 1, nei seguenti casi: 
    a)  perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
dell'attivita'; 
    b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; 
    c) inattivita' protrattasi per oltre  un  anno  salvo  comprovati
motivi; 
    d) cessazione dell'attivita'. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita'
dell'Organismo indicata nel presente articolo.».