Art. 12 
 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comma  2.»  sono  aggiunte  le
seguenti: «Il rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'organo di gestione»; 
    c) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Il voto del presidente prevale in caso di  parita'  nella  votazione
dei componenti l'Organismo.»; 
    d) al comma 3, alla lettera  d)  le  parole:  «ter  decies»  sono
sostituite dalle seguenti: «duodecies»; 
    e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «L'Organismo  pubblica   annualmente   una   relazione
sull'attivita' svolta.». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 19. Composizione dell'Organismo 
              1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'  composto
          da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e da tre a cinque  membri  nominati  ai  sensi  del
          comma 2. Il rappresentante del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo. 
              2. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo,
          tra  i  quali  e'  eletto  il   Presidente,   sono   scelti
          all'interno  delle  categorie  degli  agenti  in  attivita'
          finanziaria, dei mediatori creditizi, delle  banche,  degli
          intermediari finanziari,  degli  istituti  di  pagamento  e
          degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di
          comprovata competenza in materie finanziarie, economiche  e
          giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza  tale
          da  assicurarne  l'autonomia  di  giudizio.  Il  voto   del
          presidente prevale in caso di parita' nella  votazione  dei
          componenti l'Organismo. 
              3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto  e
          di propri regolamenti interni,  che  contengono  previsioni
          adeguate  ad  assicurare  efficacia  e  legittimita'  nello
          svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra  l'altro,
          dei seguenti principi e criteri: 
              a) previsione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle
          risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; 
              b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno
          volti a garantire  il  rispetto  delle  decisioni  e  delle
          procedure; 
              c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle
          proprie  disposizioni  sulle  attivita'  degli  agenti   in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
              d) adozione di  procedure  funzionali  alla  preventiva
          verifica  di  legittimita'  della  propria  attivita',  con
          particolare  riferimento  al  rispetto,   nell'ambito   del
          procedimento  sanzionatorio  per  violazione  dell'articolo
          128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, del principio del  contraddittorio,  della  conoscenza
          degli  atti  istruttori,  della  verbalizzazione  e   della
          distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; 
              e)  adozione  di  procedure  idonee  a   garantire   la
          riservatezza delle informazioni ricevute; 
              f) adozione di  procedure  che  consentano  di  fornire
          tempestivamente alla Banca d'Italia le  informazioni  dalla
          stessa richieste. 
              4. Lo statuto e i  regolamenti  interni  dell'Organismo
          sono trasmessi al Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          per la successiva approvazione, sentita la Banca  d'Italia,
          e  pubblicazione.  L'Organismo  pubblica  annualmente   una
          relazione sull'attivita' svolta."