Art. 12 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»; b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»; c) al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.»; d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»; e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.».
Note all'art. 12: Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 19. Composizione dell'Organismo 1. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati ai sensi del comma 2. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo. 2. I componenti dell'organo di gestione dell'Organismo, tra i quali e' eletto il Presidente, sono scelti all'interno delle categorie degli agenti in attivita' finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonche' di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo. 3. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri: a) previsione dei criteri, delle modalita' e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; b) previsione di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) adozione di un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni sulle attivita' degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; d) adozione di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita' della propria attivita', con particolare riferimento al rispetto, nell'ambito del procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) adozione di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) adozione di procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste. 4. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Banca d'Italia, e pubblicazione. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta."