Art. 13 
 
 
                      Modifiche all'articolo 20 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte
le seguenti «nonche' dai loro dipendenti e collaboratori»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'Organismo determina e riscuote  i  contributi  in  misura
inferiore e le altre somme dovute dagli agenti  di  cui  all'articolo
128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, nonche' dai promotori  finanziari  iscritti  nell'albo  previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  e
dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e  b),  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  regolarmente  iscritti
nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 
  1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i  contributi  e
le altre somme dovute dai  soggetti  indicati  nell'articolo  17-bis,
comma 1. 
  1-quater. I contributi  fruiscono  del  medesimo  regime  agevolato
delle quote associative ai sensi dell'articolo 148  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo
4, quarto comma, secondo periodo, e  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi,
e' disciplinata dal codice civile e  dalle  altre  norme  applicabili
alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni  caso  esclusa
l'applicazione  all'Organismo  delle  norme  vigenti  in  materia  di
contratti pubblici e di pubblico impiego.». 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.   20.   Contenuto   dell'autonomia    finanziaria
          dell'Organismo 
              1. Nell'ambito  della  propria  autonomia  finanziaria,
          l'Organismo determina e riscuote i contributi  e  le  altre
          somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti  l'iscrizione
          negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria  e  dei
          mediatori  creditizi  nonche'   dai   loro   dipendenti   e
          collaboratori nella  misura  necessaria  per  garantire  lo
          svolgimento delle proprie attivita'. 
              1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in
          misura inferiore e le altre somme dovute  dagli  agenti  di
          cui  all'articolo  128-quater,   comma   7,   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   nonche'   dai
          promotori   finanziari    iscritti    nell'albo    previsto
          dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58 e dei soggetti di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, regolarmente  iscritti  nel  Registro  unico  degli
          intermediari assicurativi e riassicurativi. 
              1-ter. L'Organismo, altresi', determina  e  riscuote  i
          contributi e le altre somme dovute  dai  soggetti  indicati
          nell'articolo 17-bis, comma 1. 
              1-quater, I contributi fruiscono  del  medesimo  regime
          agevolato delle quote associative  ai  sensi  dell'articolo
          148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e  dell'articolo  4,  quarto  comma,  secondo
          periodo, e sesto comma, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. 
              2. La misura, le modalita' e i  termini  di  versamento
          dei contributi e delle altre somme  dovute  dagli  iscritti
          all'Organismo sono determinati dal  medesimo  con  delibera
          nella misura necessaria a garantire  lo  svolgimento  delle
          proprie attivita'. 
              3. Il provvedimento con  cui  l'Organismo  ingiunge  il
          pagamento dei contributi  dovuti  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo.  La  relativa  procedura  e'  disciplinata   con
          regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche  nei  rapporti
          con i terzi, e' disciplinata  dal  codice  civile  e  dalle
          altre norme applicabili alle persone giuridiche di  diritto
          privato.   E'   in   ogni   caso   esclusa   l'applicazione
          all'Organismo delle norme vigenti in materia  di  contratti
          pubblici e di pubblico impiego.".