Art. 14 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»; 2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»; 3) alla lettera h) le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»; 4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalita'»; 5) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: « i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 21. Funzioni dell'Organismo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza; b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti; e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti; h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori; i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalita' della prova valutativa; i-bis) stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. 2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."