Art. 14 
 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) verifica  il
rispetto da parte degli  iscritti  delle  discipline  cui  essi  sono
sottoposti»; 
      2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti  dei  propri»
sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»; 
      3) alla lettera  h)  le  parole:  «collaboratori  o  lavoratori
autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»; 
      4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono  inserite
le seguenti: « e le modalita'»; 
      5) dopo la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «  i-bis)
stabilisce  la  periodicita'  e   le   modalita'   di   invio   della
comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia  dell'azione  ed  evitare
duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di  intesa
con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni  di  cui
al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 21. Funzioni dell'Organismo 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          128-decies, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, l'Organismo svolge le seguenti funzioni: 
              a) disciplina la struttura propria  e  delle  eventuali
          sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita'
          e l'efficienza; 
              b)  istituisce  l'elenco  degli  agenti  in   attivita'
          finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi  e  provvede
          alla loro custodia e gestione; 
              c) verifica la permanenza dei requisiti  necessari  per
          l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater,
          comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              d) verifica il rispetto da parte degli  iscritti  delle
          discipline cui essi sono sottoposti; 
              e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita',  di
          sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti
          negli elenchi; 
              f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita'  di
          cui agli  articoli  128-quater  e  128-sexies  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  ai  fini  della
          permanenza dell'iscrizione negli elenchi; 
              g)   accerta   la   sussistenza   dei   requisiti    di
          professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e
          cura l'aggiornamento professionale degli iscritti; 
              h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione  che
          le  societa'  di  mediazione  e  gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri
          amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori; 
              i) secondo quanto  previsto  dall'articolo  128-novies,
          stabilisce  i  contenuti  e  le   modalita'   della   prova
          valutativa; 
              i-bis) stabilisce la periodicita'  e  le  modalita'  di
          invio   della   comunicazione   ai   sensi    dell'articolo
          128-quater, comma 7. 
              2. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma  1,
          lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai
          soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati  e  notizie,
          nonche' la trasmissione di  atti  e  documenti  secondo  le
          modalita' e i termini  dallo  stesso  determinati,  nonche'
          procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni. 
              2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed
          evitare duplicazioni  nei  controlli,  l'Organismo  stipula
          protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in  modo  da
          coordinare le ispezioni di  cui  al  precedente  comma  con
          quelle  effettuate  dalla  Guardia  di  Finanza  ai   sensi
          dell'articolo 53,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231."