Art. 15 
 
 
                      Modifiche all'articolo 23 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni»; 
    b) al comma 5, le parole: «comma 1, lettera d)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1-bis» e le parole: «comma 1, lettera f)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter». 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 23. Iscrizione negli elenchi 
              1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal
          giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza
          o  irregolarita',  da  quello  del  completamento  o  della
          regolarizzazione. 
              2. L'Organismo, accertato il  possesso  dei  requisiti,
          dispone  l'iscrizione  nell'elenco,  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dal ricevimento  della  domanda.  Qualora
          entro tale termine non sia  adottato  un  provvedimento  di
          rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 
              3. Nell'elenco degli agenti  in  attivita'  finanziaria
          sono indicati: 
              a) per le persone fisiche: 
              1) cognome e nome; 
              2) luogo e data di nascita; 
              3) codice fiscale; 
              4) data di iscrizione nell'elenco; 
              5) domicilio eletto in  Italia  e  relativo  indirizzo,
          nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo,  se
          diversi dal domicilio eletto; 
              6)  indirizzo  della  casella  di   posta   elettronica
          certificata; 
              7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare  ai
          sensi dell'articolo 128-duodecies del  decreto  legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,  in  essere  nei   confronti
          dell'iscritto, nonche' ogni altro  provvedimento  incidente
          sull'esercizio dell'attivita'; 
              b) per le persone giuridiche: 
              1) denominazione sociale; 
              2) data di costituzione; 
              3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
          della direzione generale; 
              4) data di iscrizione nell'elenco; 
              5)  indirizzo  della  casella  di   posta   elettronica
          certificata; 
              6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare  ai
          sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, in essere  nei  confronti  della
          societa',  nonche'  ogni  altro   provvedimento   incidente
          sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
              7) i nominativi dei dipendenti e dei  collaboratori  di
          cui l'agente  in  attivita'  finanziaria  si  avvale  nello
          svolgimento della propria attivita'. 
              4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: 
              a) denominazione sociale; 
              b) data di costituzione; 
              c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
          della direzione generale; 
              d) data di iscrizione nell'elenco; 
              e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare  ai
          sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, in essere  nei  confronti  della
          societa',  nonche'  ogni  altro   provvedimento   incidente
          sull'esercizio dell'attivita' sociale; 
              f) i nominativi dei dipendenti e dei  collaboratori  di
          cui il mediatore creditizio  si  avvale  nello  svolgimento
          della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
          comma 2, e dell'articolo 128-novies; 
              f-bis) indirizzo della  casella  di  posta  elettronica
          certificata. 
              5.  Alla  data  dell'iscrizione  negli   elenchi   sono
          comunicati all'Organismo il luogo  di  conservazione  della
          documentazione e gli estremi identificativi  della  polizza
          assicurativa  di  cui  all'articolo  128-quinquies,   comma
          1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
          6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni
          all'Organismo ogni variazione  degli  elementi  di  cui  ai
          commi 3 e 4."