Art. 16 
 
 
                      Modifiche all'articolo 24 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. Al  comma  4  dell'articolo  24  le  parole:  «all'aggiornamento
professionale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «a   garantire
l'aggiornamento professionale proprio e  dei  propri  amministratori,
direttori, dipendenti e collaboratori». 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 24. Esame e aggiornamento professionale 
              1.  L'Organismo  indice  con  cadenza  almeno  annuale,
          secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad
          accertare i requisiti di  professionalita'  di  coloro  che
          richiedono  l'iscrizione  negli  elenchi  degli  agenti  in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 
              2. L'esame deve consentire  di  verificare  l'effettivo
          possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie
          per lo svolgimento dell'attivita'. 
              3.  L'Organismo  stabilisce  le  date,  le  sedi  e  le
          modalita'  di  partecipazione  e  svolgimento   dell'esame,
          garantendo  adeguata  pubblicita'  ad   ogni   informazione
          relativa allo stesso. 
              4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita'
          finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi  sono  tenuti   a
          garantire  l'aggiornamento  professionale  proprio  e   dei
          propri    amministratori,    direttori,    dipendenti     e
          collaboratori,   coerentemente   con   la   natura   e   le
          caratteristiche  dell'attivita'   prestata,   mediante   la
          frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 
              5. L'Organismo stabilisce gli  standard  dei  corsi  di
          formazione finalizzati all'aggiornamento  professionale.  I
          corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore  a
          sessanta ore per  biennio,  sono  tenuti  da  soggetti  con
          esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione
          in materie economiche, finanziarie, tecniche e  giuridiche,
          rilevanti  nell'esercizio  dell'attivita'  di   agente   in
          attivita' finanziaria. 
              6.  L'Organismo  vigila  sul  rispetto  del  dovere  di
          aggiornamento professionale,  richiedendo  la  trasmissione
          periodica della copia degli attestati rilasciati  all'esito
          dei corsi di formazione.".