Art. 17 
 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  01,  le   parole:   «nonche'   alla   costituzione
dell'Organismo» sono soppresse; 
    b) al comma 01, le parole: «31  dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
    c) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Al fine  di  poter
continuare a svolgere la propria attivita', i soggetti iscritti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero  ai  sensi  del
comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo  16
della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo  17  della
legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  o  nell'elenco  degli  agenti  in
attivita'  finanziaria   previsto   dall'articolo   3   del   decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31  ottobre
2012 l'iscrizione nei  nuovi  elenchi,  previa  presentazione,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma  1-bis,   della
documentazione attestante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'esercizio dell'attivita' ai  sensi  degli  articoli  128-quinquies,
128-septies e 128-quaterdecies.»; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Coloro  che
svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione  e  direzione  in
banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto  legislativo,  risultano  iscritti  nell'elenco
generale di cui  all'articolo  106  sono  esonerati  dal  superamento
dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c),  e
all'articolo  128-septies,  comma  1,  lettera  e),  e  dalla   prova
valutativa di cui all'articolo 128-novies.»; 
    e) al comma 2: 
      1) dopo le parole: «comma 1,  lettera  e)»,  sono  inserite  le
seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Lo
svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva  anche  ai
fini dell'esonero dall'esame  previsto  dall'articolo  128-quinquies,
comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita'  di  agenzia  in
attivita' finanziaria rileva anche ai  fini  dell'esonero  dall'esame
previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»; 
    f) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.  I  promotori
finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attivita'  di  agenzia
in  attivita'  finanziaria  per  uno  o   piu'   periodi   di   tempo
complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente  la  data
di  istanza   di   iscrizione   nell'elenco   di   cui   all'articolo
128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17,  hanno  sei  mesi
dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono
esonerati   dal   superamento   dell'esame   di   cui    all'articolo
128-quinquies, comma 1, lettera c),  a  condizione  che  l'esperienza
professionale maturata sia certificata  dagli  intermediari  per  cui
hanno operato.»; 
    g)  al  comma  4,  le  parole:  «Costituito  l'Organismo,»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Al  termine   del   periodo   previsto
dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»; 
    h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo  128-quater,
l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori  rispetto  a
quelli consentiti ai sensi del comma  4  del  medesimo  articolo.  Il
recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da'
diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne'
al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo  tra  le
parti. Il  solo  recesso  ai  fini  del  rispetto  del  comma  4  non
costituisce ipotesi di giusta causa. 
  4-ter. L'Organismo si  intende  costituito,  ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data  di  avvio
della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non  successiva  al
30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4-quater. L'Organismo avvia la  gestione  degli  elenchi  anche  in
assenza   delle   disposizioni   attuative   previste   dall'articolo
128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e dall'articolo 29.»; 
    i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti:
"i servizi di  agenzia  in  attivita'  finanziaria  e  di  mediazione
creditizia. 
  6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute  hanno  tre
mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo  17-bis
per chiedere l'iscrizione  nel  registro  previsto  al  comma  1  del
medesimo articolo.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 26. Disciplina transitoria 
              01. Le Autorita' competenti  provvedono  all'emanazione
          delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV  del
          presente decreto, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2012. 
              1. Al fine di poter continuare a  svolgere  la  propria
          attivita', i soggetti iscritti, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ovvero ai sensi  del  comma  3,
          nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16
          della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi  dell'articolo
          17 della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  o  nell'elenco
          degli   agenti   in    attivita'    finanziaria    previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre  1999,
          n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei
          nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando  quanto
          previsto   dall'articolo    28,    comma    1-bis,    della
          documentazione  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          richiesti per l'esercizio  dell'attivita'  ai  sensi  degli
          articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies. 
              1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto  funzioni  di
          amministrazione  e  direzione  in  banche  e   intermediari
          finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto   legislativo,   risultano   iscritti   nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  sono  esonerati   dal
          superamento dell'esame di cui  all'articolo  128-quinquies,
          comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies,  comma  1,
          lettera e), e dalla prova valutativa  di  cui  all'articolo
          128-novies. 
              2.  I  soggetti  indicati  al   comma   1   che   hanno
          effettivamente svolto l'attivita', per uno o  piu'  periodi
          di tempo complessivamente pari a tre anni  nel  quinquennio
          precedente la data di istanza  di  iscrizione  nell'elenco,
          sono  esonerati   dal   superamento   dell'esame   di   cui
          all'articolo  128-quinquies,  comma  1,   lettera   c),   e
          all'articolo 128-septies, comma  1,  lettera  e),  e  dalla
          prova  valutativa  di  cui   all'articolo   128-novies,   a
          condizione che siano giudicati idonei  sulla  base  di  una
          valutazione,    condotta    con    criteri    uniformi    e
          predeterminati,      dell'adeguatezza       dell'esperienza
          professionale maturata. Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          mediazione creditizia rileva  anche  ai  fini  dell'esonero
          dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies,  comma  1,
          lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di  agenzia  in
          attivita' finanziaria rileva  anche  ai  fini  dell'esonero
          dall'esame previsto  dall'articolo  128-septies,  comma  1,
          lettera e). 
              2-bis. I promotori finanziari e gli agenti assicurativi
          che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in
          attivita' finanziaria per  uno  o  piu'  periodi  di  tempo
          complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente
          la  data  di  istanza  di  iscrizione  nell'elenco  di  cui
          all'articolo    128-quinquies,    richiesta    ai     sensi
          dell'articolo  17,  hanno  sei  mesi   dalla   costituzione
          dell'Organismo  per   presentare   l'istanza.   Essi   sono
          esonerati dal superamento dell'esame  di  cui  all'articolo
          128-quinquies,  comma  1,  lettera  c),  a  condizione  che
          l'esperienza professionale maturata sia  certificata  dagli
          intermediari per cui hanno operato. 
              3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente,  fino  alla
          data  di  costituzione  dell'Organismo,   gli   agenti   in
          attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi
          quelli previsti dall'articolo 17 della  legge  28  dicembre
          2005,  n.  262,  possono  continuare  ad   iscriversi   nei
          rispettivi  elenchi  e  albi,  in  base  alle  disposizioni
          vigenti alla data del 4 settembre 2010. 
              4. Al termine del periodo  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1-bis, ultima  frase,  la  Banca  d'Italia  cessa  la
          tenuta dell'elenco degli agenti  in  attivita'  finanziaria
          previsto  dall'articolo  3  del  decreto   legislativo   25
          settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi
          previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              4-bis. Ai fini della prima  applicazione  dell'articolo
          128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali  mandati
          ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4
          del  medesimo  articolo.  Il  recesso  deve  avvenire   nel
          rispetto  dei  termini  di  preavviso  e  non  da'  diritto
          all'indennita' di cui all'articolo 1751 del  codice  civile
          ne' al risarcimento degli eventuali  danni,  salvo  diverso
          accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del  rispetto
          del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. 
              4-ter. L'Organismo si intende costituito,  ai  sensi  e
          per gli effetti delle disposizioni  del  presente  decreto,
          alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data,
          comunque non successiva al 30 giugno  2012,  e'  comunicata
          alla Banca d'Italia e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              4-quater. L'Organismo avvia la gestione  degli  elenchi
          anche in  assenza  delle  disposizioni  attuative  previste
          dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29. 
              5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma  7,  del
          decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  si  intende
          prorogato fino alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto legislativo. 
              6. Le societa' di servizio promosse dalle  associazioni
          imprenditoriali   che,   in   modo   strumentale   rispetto
          all'attivita' di rappresentanza,  operano  nell'ambito  dei
          servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture  alle
          norme contenute nel presente titolo entro  il  31  dicembre
          2012. 
              6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26  marzo
          2010, n. 59, dopo le parole: "settore  del  credito,"  sono
          aggiunte le seguenti: "i servizi di  agenzia  in  attivita'
          finanziaria e di mediazione creditizia. 
              6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute
          hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di  cui
          all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel  registro
          previsto al comma 1 del medesimo articolo.".