Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 141 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto  legislativo  13  agosto
2010 n. 141, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma  2,  le  parole  "e  con  la  UIF"  sono
sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza  e
con la DIA"; 
    b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa e dopo la
lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di
cui all'articolo 199, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58;"; 
    c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le  parole:  "elenco
generale" sono sostituite dalla seguente: "albo"; 
    d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di  cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti:  "ad
eccezione di quelle di cui all'articolo 199,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"; 
    d-bis) all'articolo 11, comma 2,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e  112
del TUB;"; 
    d-ter) all'articolo 11, comma 2,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente:  "c)  i  soggetti  che  esercitano  professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a  pronti
di mezzi di pagamento in valuta;"; 
    e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono  sostituite
dalle seguenti: "  c)  i  mediatori  creditizi  iscritti  nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in
attivita' finanziaria  iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
128-quater, comma 2, del TUB  e  gli  agenti  indicati  nell'articolo
128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB."; 
    f) all'articolo 11, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate
dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui  al  presente
decreto sono assolti dai soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  6,
della medesima legge."; 
    g) all'articolo 13 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "Con
l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera  a)  del  comma  1  si
riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione con incarichi
di revisione su enti di  interesse  pubblico  e  la  lettera  b)  del
medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali  e  le  societa'  di
revisione  senza  incarichi  di  revisione  su  enti   di   interesse
pubblico."; 
    h) all'articolo 15: 
      1)  al  comma  3,  dopo  le  parole  "gli  istituti  di  moneta
elettronica"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   gli   istituti   di
pagamento"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui
all'articolo 11, comma 3,  lettera  d),  osservano  gli  obblighi  di
adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di  importo
inferiore a 15.000 euro."; 
    i) all'articolo 23: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in
cui non sia possibile rispettare gli obblighi  di  adeguata  verifica
relativamente a rapporti continuativi gia' in  essere,  operazioni  o
prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli  enti  o  le
persone soggetti al  presente  decreto  restituiscono  al  cliente  i
fondi,  gli  strumenti  e  le  altre  disponibilita'  finanziarie  di
spettanza, liquidandone il relativo importo tramite  bonifico  su  un
conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento
dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte
bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita'
di rispettare gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela
stabiliti dall'articolo 18, comma 1."; 
      2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei  casi  di
cui ai commi 1 e 1-bis, "; 
    l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e
c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"; 
    m) all'articolo 36, il comma 2-bis e'  sostituito  dal  seguente:
"2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,  registrano
con le modalita' indicate nel  presente  capo  e  conservano  per  un
periodo di dieci anni anche le  operazioni  di  importo  inferiore  a
15.000 euro in relazione alle quali gli agenti  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad  osservare  gli  obblighi  di
adeguata verifi ca della clientela ai sensi dell'articolo  15,  comma
4."; 
    n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla  lettera  a)  alla
lettera g), lettere l), n) e  h)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fatta eccezione per le lettere h) e a)" e le parole: "e le  societa'
di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1,  lettera  a),"  sono
soppresse; 
    o) all'articolo 42, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "La  segnalazione  di  operazione   sospetta   e'   inviata
direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettere b),  limitatamente  agli  intermediari  assicurativi  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso
in  cui  un  intermediario  di   riferimento   non   sia   a   priori
individuabile. La segnalazione e' inviata alla UIF  dagli  agenti  di
cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per
il tramite del  punto  di  contatto  centrale,  insediato  in  Italia
dall'istituto  di  moneta  elettronica  o   istituto   di   pagamento
comunitario. La costituzione del punto di contatto e' obbligatoria in
caso di pluralita' di agenti."; 
    p) all'articolo 49: 
      1) al comma 1, le parole: "istituti  di  moneta  elettronica  e
Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane
S.p.a., istituti di  moneta  elettronica  e  istituti  di  pagamento,
questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da  quelli
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero  6),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11."; 
      2) dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:  "1-bis  Per  la
negoziazione a pronti di mezzi di  pagamento  in  valuta  svolta  dai
soggetti iscritti nella sezione  prevista  dall'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma
1 e' di 2.500 euro.". 
      3) al comma 15, dopo le parole  "Poste  italiane  S.p.a."  sono
aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti  di
pagamento". 
    q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari  finanziari
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi
dell'articolo  114-novies,  comma  4,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, e  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  m),
possono  essere  eseguiti,  previe  intese"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11,  comma  1,
lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al  combinato  disposto  delle
lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonche'  nei  confronti  dei
revisori legali e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa"; 
    r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti,  in  fine,  i
seguenti:  "9-bis.  Per  le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni  delle  disposizioni
di cui ai commi  1  e  4  del  presente  articolo  e'  ordinata,  nei
confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano  servizi
di pagamento attraverso il servizio  di  rimessa  di  denaro  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono  serviti  a
commettere il reato; 
  9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di  cui  al
comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia  giudiziaria,  sono
affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta."; 
    s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a) ,  b)  e  a)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c)"; 
    t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorita' di vigilanza
di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi  1,  lettere
m) e m-bis),  e  3,  lettere  c)  e  d),  attiva  i  procedimenti  di
cancellazione  dai  relativi  elenchi  per  gravi  violazioni   degli
obblighi  imposti  dal  presente  decreto"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma  4,
e 128-undecies del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
attivano i procedimenti di cancellazione  dai  relativi  elenchi  per
gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente  decreto,  sulla
base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo  53,  comma  2.
Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei  soggetti
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n.  385,  i  procedimenti  di  cancellazione  sono
attivati   dalla    Banca    d'Italia    fino    alla    costituzione
dell'Organismo."; 
    u) all'articolo 56, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis.  Quando,  a  seguito  dei  controlli  effettuati   ai   sensi
dell'articolo  53,  comma  2,  nei  confronti  degli  agenti  di  cui
all'articolo 128-quater, comma 7,  del  TUB,  siano  accertate  gravi
violazioni degli obblighi imposti dal  presente  decreto  si  applica
l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis."; 
    v) all'articolo 56, dopo il comma 5, e' aggiunto il  seguente:  "
5-bis. La sanzione prevista dal comma  1  e'  irrogata,  con  proprio
decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per  i  soggetti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2,  lettera  c),
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 11,  comma  2,  lettera  a).  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689."; 
    z) all'articolo 58, comma 1, dopo  le  parole  "all'articolo  49,
commi 1," e' aggiunta la seguente: "1-bis"; 
    aa) all'articolo 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.
La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal  30  al  40  per
cento del saldo del libretto al portatore."; 
    bb) all'articolo 58, il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.
La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13
e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal  30  al
40 per cento del saldo del libretto al portatore."; 
    cc) all'articolo 58 il comma 4 e' abrogato; 
    dd) all'articolo 58 il comma 7-bis e'  sostituito  dal  seguente:
"7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5,  6  e
7, la sanzione amministrativa pecuniaria  non  puo'  comunque  essere
inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per  le  violazioni
di cui al comma 1 che riguardano importi  superiori  a  cinquantamila
euro la  sanzione  minima  e'  aumentata  di  cinque  volte.  Per  le
violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi  superiori  a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima  sono  aumentate  del
cinquanta per cento.  Per  le  violazioni  di  cui  al  comma  3  che
riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro  la
sanzione e' pari al saldo del libretto stesso."; 
    ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del  presente  articolo,
emesso per l'irrogazione delle sanzioni  previste  dall'articolo  57,
puo' essere proposta opposizione, ai  sensi  dell'articolo  22  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo  la  procedura  e  i  termini
stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma."; 
    ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  " 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti:
"12 membri". 
  6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo  22  giugno
2007, n 109, le parole: "e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria",
e dopo le parole: "Agenzia  del  Demanio"  e'  inserito  il  seguente
periodo: "Il Comitato e' altresi'  integrato  da  due  rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico  e
dall'Agenzia delle Dogane  ai  fini  dello  svolgimento  dei  compiti
relativi al contrasto della proliferazione delle armi di  distruzione
di massa. 
  6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo
10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio
italiano dei  cambi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Unita'  di
informazione finanziaria". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141, e' inserito il seguente: "1-ter. I commi 5  e  7
dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si
interpretano nel senso che costituiscono violazione  l'emissione,  il
trasferimento e la presentazione all'incasso  di  assegni  bancari  e
postali, di  assegni  circolari,  vaglia  postali  e  cambiari  privi
dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario  e
della clausola di non trasferibilita' per importi pari o superiori al
limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6  dell'articolo
49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  si  interpreta
nel senso che il trasferimento  e  la  presentazione  all'incasso  di
assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da  parte  di
soggetto diverso, costituiscono violazione.».