Art. 19 
 
 
                      Modifiche all'articolo 28 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 28, il comma 1-bis,  e'  sostituito  dal  seguente:
«1-bis. Ai soggetti  indicati  all'articolo  26,  commi  1  e  3,  le
disposizioni di cui al comma 1 e  le  relative  norme  di  attuazione
continuano  ad  applicarsi  anche  nei  sei  mesi   successivi   alla
costituzione dell'Organismo,  ovvero,  nel  caso  abbiano  presentato
istanza nei termini indicati dall'articolo 26,  comma  1,  fino  alla
data di iscrizione nei nuovi elenchi  o  di  rigetto  della  domanda.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  128-quater,  comma  6,  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, gli  agenti  che  prestano  esclusivamente  i
servizi di pagamento, gia' iscritti alla  data  del  30  giugno  2011
nell'elenco  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo   25
settembre 1999, n. 374,  possono  presentare  istanza  di  iscrizione
nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater,  comma
6; fino al trentesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore  del
regolamento, ovvero, nel caso  di  presentazione  dell'istanza,  fino
alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima
istanza, a tali soggetti continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti alla data del 4 settembre 2010.». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dal
          presene decreto: 
              "Art. 28. Abrogazioni e norme finali 
              1.  Fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del Titolo  VI-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV  del
          presente  decreto,  ovvero   se   posteriore,   fino   alla
          costituzione dell'Organismo, continuano  ad  applicarsi  le
          seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: 
              a) l'articolo 3 del decreto  legislativo  25  settembre
          1999, n. 374, e il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; 
              b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.  108,  ad
          eccezione del comma 9, e il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; 
              c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
          26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si  riferiscono
          agli agenti in attivita' finanziaria; 
              d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1  e
          3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di
          attuazione continuano ad  applicarsi  anche  nei  sei  mesi
          successivi alla costituzione  dell'Organismo,  ovvero,  nel
          caso  abbiano  presentato  istanza  nei  termini   indicati
          dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei
          nuovi elenchi o di  rigetto  della  domanda.  Entro  trenta
          giorni  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 6, del  decreto  legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,  gli  agenti  che   prestano
          esclusivamente i servizi di pagamento, gia'  iscritti  alla
          data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  possono
          presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale  di
          cui al medesimo  articolo  128-quater,  comma  6;  fino  al
          trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
          regolamento,   ovvero,   nel    caso    di    presentazione
          dell'istanza,  fino  alla  data  di  iscrizione  nei  nuovi
          elenchi  o  di  rigetto  della  medesima  istanza,  a  tali
          soggetti continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti
          alla data del 4 settembre 2010. 
              1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date  indicate
          ai commi 1 e  1-bis  continuano  ad  applicarsi,  nei  casi
          previsti dalle disposizioni richiamate dal  medesimo  comma
          1, le sanzioni amministrative  previste  dall'articolo  144
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4 settembre 2010. 
              2.  Dalla  medesima  data  di  cui  al  comma  1,  ogni
          riferimento all'albo dei mediatori  previsto  dall'articolo
          16 della  legge  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
          all'elenco  degli  agenti  previsto  dall'articolo  3   del
          decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  si  intende
          effettuato  ai  corrispondenti   elenchi   previsti   dagli
          articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385. 
              3. Il presente decreto  non  pregiudica  l'applicazione
          della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal  decreto
          legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative  competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
              4. Il comma 3  dell'articolo  114-septies  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'  abrogato.  Con
          riferimento agli istituti di pagamento e agli  istituti  di
          moneta elettronica autorizzati in Italia  l'abrogazione  ha
          effetto a decorrere dalla data di entrata in  vigore  delle
          disposizioni di attuazione dell'articolo  128-quater  comma
          6. 
              5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis  e
          1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  si
          applicano gli articoli 128-quater, comma 5,  e  128-novies,
          comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          come modificato dal presente  decreto,  nonche'  l'articolo
          12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi  3  e  4,
          del presente  decreto.  Le  banche  e  Poste  Italiane  spa
          possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto  per
          le attivita' indicate all'articolo 128-quater, comma 3".